Lavoratrici autonome: sospensione adempimenti per maternità e malattia dei figli

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

In arrivo nuove tutele per le libere professioniste. Un emendamento al DDL lavoro in esame alla Camera prevede la sospensione degli adempimenti in favore della pubblica amministrazione in caso di parto o malattia dei figli

Lavoratrici autonome: sospensione adempimenti per maternità e malattia dei figli

Adempimenti nei confronti della PA sospesi per le lavoratrici autonome in caso di maternità e malattia dei figli minorenni.

La tutela arriva nell’ambito del nuovo disegno di legge lavoro. A prevedere la novità uno degli emendamenti approvati al testo durante l’esame alla Camera.

Gli adempimenti saranno sospesi dall’ottavo mese di gravidanza fino al trentesimo giorno successivo al parto o per i 30 giorni successivi all’interruzione. Sospensione anche in caso di ricovero ospedaliero d’urgenza o interventi chirurgici dei figli minorenni.

I tributaristi apprezzano l’iniziativa che garantisce maggiore tutela ma lamentano la mancata inclusione delle professioniste ex lege 4/2013.

Lavoratrici autonome: sospensione adempimenti per maternità e malattia dei figli

Continua l’iter parlamentare del disegno di legge con “Disposizioni in materia di lavoro” (AC 1532-bis) che al momento si trova sul tavolo della Commissione lavoro della Camera.

L’11 settembre sono stati approvati alcuni emendamenti al testo, tra cui uno, a firma del deputato Andrea de Bertoldi, che propone nuove forme di tutela per le lavoratrici autonome.

L’emendamento 3.01 introduce il nuovo articolo 3-bis, il quale va a sostituire il comma 937 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022.

Nello specifico, si prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti nei confronti delle pubbliche amministrazione in favore delle libere professioniste in caso di maternità, interruzione di gravidanza o assistenza ai figli. Si tratta degli adempimenti in riferimento alla scadenza di un termine tributario stabilito in favore della PA per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte della professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento (art. 1, comma 929 della Legge di Bilancio 2022).

I termini relativi agli adempimenti nei confronti della PA, dunque, sono sospesi in caso di:

  • parto;
  • interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall’inizio della stessa.

La sospensione decorre dall’ottavo mese di gestazione e fino al trentesimo giorno successivo al parto. In caso di interruzione di gravidanza, invece, decorre fino al trentesimo giorno successivo alla stessa.

Per poter certificare la sospensione dei termini, entro 15 giorni dal parto o dall’interruzione di gravidanza, le lavoratrici interessate dovranno consegnare un certificato medico, secondo le modalità previste dal comma 935 della citata legge, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.

Il certificato dovrà attestare:

  • lo stato di gravidanza;
  • la data presunta d’inizio della gravidanza;
  • la data del parto oppure dell’interruzione della gravidanza.

Le lavoratrici dovranno inoltre consegnare la copia dei mandati professionali dei propri clienti.

Tutela lavoratrici autonome: sospensione anche per assistenza ai figli minori

Non solo maternità o interruzione di gravidanza. La tutela relativa alla sospensione degli adempimenti introdotta dal DDL lavoro si estende anche alle lavoratrici autonome impossibilitate all’esercizio dell’attività professionale per prestare assistenza ai figli minorenni.

In particolare, il nuovo comma 937-bis della Manovra 2022, introdotto dall’emendamento in questione, prevede che le disposizioni dei commi da 927 a 944 si possano applicare anche alle autonome che non possono svolgere l’attività professionale per via di:

  • un ricovero ospedaliero d’urgenza per infortunio o malattia grave del figlio minorenne;
  • un intervento chirurgico dello stesso.

Anche in questo caso, entro il termine di 15 giorni dalle dimissioni dall’ospedale, è necessario consegnare o inviare (tramite le stesse modalità previste dal comma 935) un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria e che attesti l’avvenuto ricovero, così come la copia dei mandati professionali dei propri clienti.

Tutela lavoratrici autonome, tributaristi: mancata inclusione professioniste della legge 4/2013

I tributaristi dell’INT, nel lodare l’iniziativa che garantisce una maggiore tutela, non approva la mancata inclusione delle professioniste ex lege 4/2013.

“Nonostante le sue giuste finalità, la norma sulla tutela dei professionisti in malattia o infortunio continua a perpetrare discriminazioni tra professionisti ordinistici e professionisti associativi. Si perché, oltre a non prevedere già originariamente tutele per i professionisti ex lege 4/2013, lo scorso 11 settembre con un emendamento approvato alla Camera, presentato dall’ On. De Bertoldi, la tutela, che prevede la sospensione degli adempimenti fiscali in caso di malattia o infortunio, viene giustamente estesa allo stato di maternità a rischio e alla malattia dei figli minori, sempre però riservando la tutela ai professionisti ordinistici, ignorando gli oltre 480 mila professioniste e professionisti di cui alla Legge 4/2013 iscritti alla gestione separata dell’Inps.”

Questo il commento del Presidente INT Riccardo Alemanno.

L’Istituto, si legge nel comunicato del 12 settembre, ha inviato alla Ministra Roccella una nota ribadendo la doverosa estensione alle professioniste e ai professionisti associativi delle tutele e alla quale è stata allegata una proposta di emendamento che risolverebbe la querelle sulle tutele in caso di malattia e ristabilirebbe l’equità di trattamento per donne e uomini che lavorano e danno lavoro.

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