Il rappresentante di un'associazione non riconosciuta risponde in solido dei debiti tributari legati all'attività negoziale svolta per suo conto. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 1793 del 20 gennaio 2023
In tema di associazione non riconosciuta, per i debiti tributari sorti a seguito dell’attività negoziale concretamente svolta dal rappresentante per suo conto, questi risponde in solido sia per i tributi evasi dall’ente che per le sanzioni.
Ciò in quanto deve presumersi che il legale rappresentante, in quanto tale, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 1793 del 20 gennaio 2023.
I chiarimenti della Corte di Cassazione sulla responsabilità del rappresentante dell’associazione
La vicenda processuale tratta il ricorso proposto da un contribuente avverso le cartelle di pagamento emesse a carico di un’associazione non riconosciuta, notificate al ricorrente sull’assunto che questi fosse coobbligato al pagamento dei tributi accertati, avendo rivestito per quegli anni il ruolo di presidente dell’associazione.
Sia la CTP che la CTR hanno accolto il ricorso del contribuente e avverso la decisione di secondo grado l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
L’Erario ha dedotto l’errore in cui era incorsa la Corte di merito per avere affermato che, ai fini della responsabilità del contribuente, non fosse sufficiente il fatto che egli fosse stato, nel periodo di riferimento, il presidente e legale rappresentante dell’associazione e fosse invece necessario la sua ingerenza nella gestione della associazione medesima.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la tesi dell’Amministrazione finanziaria.
In tema di associazioni non riconosciute, la Corte di cassazione ha chiarito che la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto, che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi.
Per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano “ex lege” dal verificarsi del suddetto presupposto, è chiamato a rispondere solidalmente il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura.
Questi pertanto risponde sia per il tributo non corrisposto dall’associazione che per le sanzioni pecuniarie amministrative.
E ciò perché deve presumersi che il legale rappresentante, in quanto tale, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione.
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