Pensioni, chiarimenti INPS sui pagamenti di marzo 2022: riforma IRPEF, assegno unico e applicazione dell'indice di perequazione portano novità sugli importi erogati. I dettagli nella circolare numero 33 del 28 febbraio 2022.
Pagamenti pensioni marzo 2022: gli effetti della riforma IRPEF, l’introduzione dell’assegno unico e l’applicazione dell’indice di perequazione cambiano gli importi. Dall’INPS arrivano i chiarimenti sulle novità.
Con la circolare numero 33 del 28 febbraio 2022, l’Istituto fa il punto sui fattori che incidono sulle somme erogate.
Aggiornate, sulla base della variazione percentuale ISTAT dell’1,90 per cento, le tabelle relative ai massimali di retribuzione e delle fasce pensionabili.
- INPS - Circolare numero 33 del 28 febbraio 2022
- Applicazione della tassazione sulle pensioni ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Applicazione del coefficiente di perequazione di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 novembre 2021. Adeguamento delle tabelle
Pensioni, novità sugli importi da marzo 2022: le conseguenze della riforma IRPEF
Dal 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la nuova IRPEF, in linea generale le novità introdotte nel sistema su cui si basa l’imposta sul reddito delle persone fisiche si articolano su tre fronti:
- gli scaglioni di reddito sono passati da 5 a 4 e le aliquote sono state rimodulate;
- allo stesso tempo sono state riviste anche le detrazioni fiscali sui redditi da lavoro, da pensione e su altri redditi previste dall’articolo 13 del TUIR;
- nuove regole sono state definite per l’accesso al trattamento integrativo, ex Bonus Renzi, che viene garantito in misura piena solo a coloro che hanno un reddito complessivo fino a 15.000 euro e che fino a 28.000 euro si integra con una serie di detrazioni tenendo conto una sorta di clausola di salvaguardia.
SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF 2022 | SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF 2021 | ||
---|---|---|---|
Aliquota | Fascia di reddito (euro) | Aliquota | Fascia di reddito (euro) |
23 per cento | Fino a 15.000 | 23 per cento | Fino a 15.000 |
25 per cento | Da 15.000 a 28.000 | 27 per cento | Da 15.000 a 28.000 |
35 per cento | Da 28.000 a 50.000 | 38 per cento | Da 28.000 a 55.000 |
43 per cento | Sopra i 50.0000 | 41 per cento | Da 55.000 a 75.000 |
43 per cento | Sopra i 75.000 |
Il calcolo fiscale effettuato dall’INPS è stato adeguato sulla base delle modifiche apportate alla normativa, a decorrere dal 1° gennaio 2022, e sono stati attribuiti eventuali conguagli.
Pensioni, novità sugli importi da marzo 2022 con l’introduzione dell’assegno unico
L’altra grande novità di inizio anno riguarda l’introduzione dell’assegno unico dal 1° marzo 2022, che sostituisce una serie di agevolazioni legate alla genitorialità.
Anche questo debutto ha un suo impatto sugli importi delle pensioni.
Come si legge nella circolare n. 33 del 2022, nel calcolo dei pagamenti in arrivo questo mese l’INPS ha tenuto conto degli aspetti che seguono:
- riconoscimento delle detrazioni per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni;
- revoca delle seguenti maggiorazioni:
- detrazioni previste per i figli inabili;
- detrazioni previste per i figli minori di 3 anni;
- detrazioni previste per i nuclei con più di tre figli;
- revoca delle ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro, previste in presenza di almeno 4 figli a carico.
Inoltre il documento specifica che per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni dal mese di aprile 2022, gli interessati dovranno presentare una nuova domanda di detrazione.
Inoltre, bisogna tener conto del fatto che per i mesi di gennaio e febbraio 2022 sono state ancora riconosciute le maggiorazioni degli ANF, mentre dal 1° marzo viene bloccato il pagamento delle prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra l’assegno unico.
Nella circolare si legge:
“Continuano, invece, a essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell’assoluta permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.
Pensioni, novità sugli importi: a marzo 2022 il pagamento degli arretrati legati alla perequazione
Queste due grandi novità devono essere, poi, lette alla luce di una revisione degli importi che viene operata annualmente.
L’INPS con la circolare n. 33 del 2022 si sofferma anche sugli effetti della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’ISTAT, che per il 2021 è pari all’1,70 per cento e per il 2022 all’1,90 per cento.
Questa ultima percentuale rappresenta il valore di perequazione automatica da attribuire alle pensioni nel corso del 2022 che diventerà definitiva con l’emanazione a novembre 2022 dell’apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
La perequazione consiste nella rivalutazione dell’importo pensionistico legato all’inflazione, le somme vengono adeguate all’aumento del costo della vita come indicato dall’ISTAT.
Anche su questo aspetto l’INPS fa il punto.
Per assicurare il rinnovo delle pensioni in tempo utile per il 2022 e rendere possibile la prima liquidazione delle pensioni da gennaio 2022, ha utilizzato l’indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, pari all’1,6 per cento.
Come si legge nella circolare numero del 28 febbraio, da marzo 2022 le pensioni vengono calcolate tenendo conto dell’1,7 per cento e i pagamenti includono anche l’erogazione degli arretrati.
“Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l’anno 2022 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2023, si è proceduto alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale dell’1,90 per cento, del massimale di retribuzione pensionabile con l’aliquota del 2 per cento annuo e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti riportate nella tabella di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come modificata dall’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503”.
Nel frattempo la percentuale dell’1,90 per cento che diventerà definitiva a novembre 2022 ha i suoi effetti sul trattamento minimo di pensione che arriva a 525,38 euro mensili ed è utile per stabilire il minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione.
E tra gli altri valori rideterminati, sono state anche aggiornate le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo del 2022.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pensioni, chiarimenti sui pagamenti di marzo 2022: gli importi cambiano con le novità IRPEF e l’assegno unico