Pace fiscale, al via la definizione agevolata delle irregolarità formali. Tutte le istruzioni sulle violazioni ammesse e sulle scadenze per pagare sono contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2019.
Pace fiscale, al via la definizione agevolata delle irregolarità formali.
A fornire le istruzioni per la regolarizzazione delle violazioni commesse fino al 24 ottobre 2018 è il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 15 marzo 2019.
La sanatoria delle violazioni formali che non incidono sulla base imponibile, sull’imposta e sul pagamento dei tributi è una delle misure che compongono il pacchetto della pace fiscale. I contribuenti potranno regolarizzare irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi o adempimenti pagando un importo forfettario di 200 euro.
La scadenza per pagare la somma complessivamente dovuta, ovvero la prima rata, è fissata al 31 maggio 2019. L’eventuale seconda rata potrà essere versata entro il 2 marzo 2020.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 15 marzo 2019 stabilisce quali sono le violazioni formali ammesse alla definizione agevolata delle irregolarità, misura rivolta anche agli intermediari ed ai sostituti d’imposta e quando, invece, non è possibile avvalersi della pace fiscale per la regolarizzazione delle violazioni.
Pace fiscale, definizione agevolata irregolarità formali: ecco le istruzioni delle Entrate
Sarà possibile avvalersi della definizione agevolata per tutte le violazioni formali commesse entro il 24 ottobre 2018.
La pace fiscale riguarderà tutte le irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi ed adempimenti di natura formale, comprese quelle commesse da intermediari e sostituti d’imposta, per le quali risulti competente l’Agenzia delle Entrate nell’irrogazione della relativa sanzione.
Le regole ed istruzioni operative sono contenute nel provvedimento del 15 marzo 2019, che di seguito si allega, con il quale l’Agenzia delle Entrate specifica quali sono le violazioni formali rientranti nel perimetro della pace fiscale.
Si tratta delle irregolarità che non incidono sulla base imponibile, sull’imposta e sul versamento, commesse fino alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 119/2018 (24 ottobre 2018).
Lo stesso provvedimento dell’Agenzia delle Entrate specifica che la pace fiscale si applica alle violazioni commesse sia dal contribuente che dal sostituto d’imposta, dall’intermediario o da un altro soggetto tenuto ad effettuare adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione dati.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento 15 marzo 2019
- Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018
Sanatoria irregolarità formali, le violazioni escluse dalla pace fiscale
Non si potrà beneficiare della sanatoria agevolata delle irregolarità formali per tutte le violazioni che rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta dovuta ai fini dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.
Restano fuori dalla pace fiscale tute le violazioni che comportano danni all’Erario. Ad esempio quindi non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione l’omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA.
Inoltre, specifica il provvedimento, la pace fiscale non si applica:
- alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vale a dire il 19 dicembre 2018;
- alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
- agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.
Nessuna sanatoria inoltre per l’emersione di attività finanziarie o patrimoniali costituite o detenute all’estero. Esclusione che opera sia per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, sia ai fini delle violazioni relative all’IVAFE e all’IVIE.
Pace fiscale, come regolarizzare le violazioni: scadenza versamento e rimozione irregolarità
Per perfezionare la pace fiscale bisognerà versare 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta indicati nel modello F24 cui si riferiscono le violazioni.
Sarà il contribuente a scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare mentre, per le violazioni formali che non si riferiscono ad uno specifico periodo d’imposta, bisognerà far riferimento all’anno solare in cui è stata commessa la violazioni.
Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza fissata al 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.
Per il perfezionamento della regolarizzazione non basta soltanto il pagamento dell’importo forfettario di 200 euro, ma sarà necessaria anche la “la rimozione delle irregolarità od omissioni”, che dovrà essere effettuata entro il 2 marzo 2020.
Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.
La rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato.
L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.
La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale, come nel caso del reverse charge.
L’Agenzia delle Entrate conclude ricordando che il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato così come il perfezionamento della stessa non comporta la restituzione di somme versate a qualunque titolo per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pace fiscale, definizione agevolata irregolarità formali: pronte le istruzioni delle Entrate