La compensazione delle spese di giudizio per obiettiva incertezza normativa non determina contemporaneamente la disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie: lo afferma la Corte di Cassazione nella Sentenza numero 9360 del 5 aprile 2023
La pronuncia con la quale il giudice tributario di merito compensa le spese di giudizio per obiettiva incertezza normativa non comporta necessariamente la contemporanea disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie, attesa la differenza delle relative fattispecie legali.
Questo il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 9360 del 5 aprile 2023 in tema di sanzioni.
Spese di giudizio e obiettiva incertezza normativa: la posizione della Corte di Cassazione
La controversia ruota attorno alla decisione della CTR che, accogliendo la richiesta del contribuente, ha deciso per la compensazione delle spese di giudizio per obbiettiva incertezza normativa.
Sulla base di tale decisione la contribuente ha invocato l’obiettiva incertezza normativa ad altri fini, ovvero quale esimente rispetto alle sanzioni, ai sensi dell’art. 6, comma 2, DPR 18 dicembre 1997, n. 472 che prevede che “non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”.
Nella giurisprudenza di legittimità, è stato più volte precisato che, in tema di sanzioni amministrative tributarie, l’incertezza normativa oggettiva, cosa diversa dalla ignoranza incolpevole del diritto, è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica e può essere desunta da alcuni “indici”, quali, ad esempio:
- 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative;
- 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
- 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà;
- 5) l’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari;
- 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
- 7) l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale;
- 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
- 9) il contrasto tra opinioni dottrinali;
- 10) l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente.
Nel caso di specie, la formula adottata dalle sentenze di merito, nel generico e sintetico richiamo alla (solo) “possibile incertezza” apprezzata ai fini della compensazione delle spese di lite, non fa riferimento ai parametri appena illustrati, confermando ulteriormente che la relativa valutazione era finalizzata esclusivamente all’accertamento dei motivi che giustificavano la compensazione delle spese.
Di conseguenza la Corte ha escluso che l’accertamento in concreto dell’“incertezza normativa”, in ipotesi sufficiente per la compensazione delle spese di giudizio, comporti necessariamente anche il coincidente accertamento dell’esimente dall’applicazione delle sanzioni tributarie, trattandosi di due “fatti” diversi già nelle differenti fattispecie normative astratte nelle quali l’“incertezza” dovrebbe sussumersi in un caso e nell’altro.
Deve pertanto escludersi che, riconoscendo l’“incertezza” sufficiente e rilevante ai fini della compensazione delle spese di lite le decisioni di merito abbiano contemporaneamente accertato anche la sussistenza in fatto ed in diritto delle “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni” prevista dall’art. 6, comma 2, DLgs. n. 472 del 1997 ai fini della disapplicazione delle sanzioni.
A conclusione della sentenza la Corte di cassazione ha formulato il seguente principio di diritto:
“La pronuncia con la quale il giudice tributario di merito, ai sensi dell’art. 15, co. 2, DLgs. n. 546 del 1992, compensi le spese di giudizio per gravi ed eccezionali ragioni, individuandole nell’“incertezza normativa”, non comporta necessariamente il contemporaneo accertamento della sussistenza in fatto ed in diritto anche delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni prevista dall’art. 6, co. 2, DLgs. n. 472 del 1997, ai fini della disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie, attesa la differenza delle relative fattispecie legali in ordine sia al concetto di “incertezza” in ciascuna sussumibile, sia alla ratio della sua rilevanza ed agli effetti della sua rilevazione, sia al momento rispetto al quale deve farsi risalire il suo accertamento”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Obiettiva incertezza normativa: compensazione delle spese di giudizio diversa dalla disapplicazione delle sanzioni tributarie