Le richieste di esonero dall'obbligo di assunzione di personale con disabilità si possono inviare dal 3 ottobre, presentando l'apposita autocertificazione. Il contributo per l'esonero è pari a 2.587,86 euro a trimestre, da versare tramite PagoPA
Dal 3 ottobre le imprese potranno presentare l’autocertificazione per l’esonero dall’obbligo di assunzione di personale con disabilità previsto per legge.
L’esonero spetta ai datori di lavoro pubblici e privati che impiegano lavoratori e lavoratrici addette a mansioni con alto rischio infortunistico, e per i quali si applica un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.
L’autocertificazione va inviata online dal portale del Ministero del Lavoro. Il contributo per l’esonero deve essere versato tramite PagoPA.
Per chi già fruisce dell’esonero il termine per l’invio è fissato al 1° novembre 2024.
Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità fiscali e del lavoro è possibile iscriversi gratuitamente al canale YouTube di Informazione Fiscale:
Assunzione obbligatoria disabili: autocertificazione per l’esonero dal 3 ottobre
Il Ministero del Lavoro nella nota n. 15466 pubblicata il 1° ottobre sul sito istituzionale, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’esonero dagli obblighi del collocamento mirato.
Si tratta dell’esonero dall’obbligo di assunzione di personale con disabilità per i datori di lavoro del settore pubblico e privato che impiegano lavoratori e lavoratrici addette a mansioni con alto rischio infortunistico, e per i quali si applica un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.
La misura, disciplinata dall’articolo 5, comma 3-bis della legge n. 68/1999, prevede in questo caso il versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di un contributo di 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Con il decreto pubblicato lo scorso agosto, inoltre, il Ministero ha aggiornato la disciplina della misura, introducendo alcune novità, in vigore dal 1° ottobre 2024.
Come illustrato nella nota, dunque, per poter fruire dell’esonero in questione, i datori di lavoro devono presentare un’apposita autocertificazione per il tramite della banca dati del collocamento mirato, utilizzando la compilazione dell’apposito format sul portale “Servizi lavoro” del Ministero, al quale si accede previa autenticazione con SPID, CIE o CNS.
Con l’autocertificazione, il datore di lavoro dichiara:
- la base di computo;
- il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
- il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato;
- la quota di esonero.
L’esonero spetta per un trimestre e per i successivi non è necessario presentare nuovamente l’autocertificazione. In caso di variazioni della quota di esonero, invece, l’autocertificazione va ripresentata con le stesse modalità, entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione.
Assunzione obbligatoria disabili: il contributo per l’esonero
Come stabilito nel decreto dell’11 giugno 2024, per il versamento della quota di esonero è necessario utilizzare l’avviso di pagamento generato dalla procedura telematica e procedere tramite PagoPA.
Anche per i versamenti successivi al primo, generati trimestralmente dalla procedura, si utilizzano le stesse modalità. Il pagamento va effettuato entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l’esonero.
L’importo del contributo, evidenzia il Ministero, è stato adeguato a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Il contributo è calcolato convenzionalmente su 5 giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese indipendentemente dal CCNL applicato. Pertanto è fissato a 2.587,86 euro a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero.
In caso di mancato versamento del contributo il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell’esonero ed è tenuto a presentare la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto dal versamento.
Assunzione obbligatoria disabili: quando va inviata l’autocertificazione per l’esonero
Come anticipato, i datori di lavoro che intendono usufruire dell’esonero possono inviare l’autocertificazione a partire dal 3 ottobre 2024.
Chi, invece, alla data di entrata in vigore del decreto già fruiva dell’esonero e intende continuare ad avvalersene, deve presentare una nuova autocertificazione che attesti le unità in esonero in tutte le province interessate.
In questo caso, il documento deve essere presentato entro il 1° novembre 2024.
Questa nuova autocertificazione è valida per l’intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previo versamento dell’intero importo dovuto.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della nota ministeriale e del decreto 11 giugno 2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assunzione obbligatoria disabili: autocertificazione per l’esonero dal 3 ottobre