Dipendenti pubblici: l'elemento perequativo sugli stipendi erogato fino al 31 dicembre 2018 è valutabile a fini pensionistici mentre non concorre al calcolo di TFR/TFS. Chiarimenti nel messaggio Inps n. 3224 del 30 agosto 2018.
L’elemento perequativo corrisposto sugli stipendi dei dipendenti pubblici è imponibile ai fini dei contributi per la pensione.
A fornire chiarimenti in merito alla voce sullo stipendio degli statali introdotta con il rinnovo dei CCNL per il 2016-2018 è il messaggio n. 3224 dell’INPS pubblicato il 30 agosto 2018.
L’elemento perequativo è erogato sugli stipendi dei dipendenti pubblici per un periodo limitato, da marzo fino al cedolino relativo alle competenze di dicembre 2018.
Tale voce retributiva concorre alla determinazione dell’imponibile della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dell’Assicurazione Sociale Vita in quanto è imponibile ai fini pensionistici.
Al contrario, l’elemento perequativo non concorre alla determinazione della prestazione né ai fini TFS, né ai fini TFR. Pertanto non rientra nella base imponibile contributiva del Fondo ex ENPAS ed ex INADEL.
Dipendenti pubblici: elemento perequativo valido per la pensione
Il messaggio dell’INPS n. 3224 del 30 agosto 2018 fornisce chiarimenti in merito all’elemento perequativo sugli stipendi dei dipendenti pubblici introdotto con il rinnovo dei CCNL del triennio 2016-2018.
L’elemento perequativo è stato inserito per i seguenti contratti collettivi rinnovati:
- articolo 75 del CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni Centrali”, triennio 2016-2018;
- articoli 37, 62, 88, 93 e 107 del CCNL relativo al personale del comparto “Istruzione e Ricerca”, triennio 2016-2018;
- articolo 66 del CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni Locali”, triennio 2016-2018;
- articolo 78 del CCNL relativo al personale del comparto “Sanità”, triennio 2016-2018.
Tale voce sullo stipendio verrà erogata fino al mese di dicembre 2018 e spetta ai dipendenti pubblici che lavorano per un periodo superiore a 15 giorni nel mese e, non è dovuto, in caso di periodi di lavoro mensili inferiori o nei mesi in cui non è corrisposto lo stipendio tabellare, come durante le aspettative, i congedi non retribuiti o altre cause di sospensione e interruzione della prestazione lavorativa.
Fanno eccezione i dipendenti pubblici che rientrano tra il personale della scuola e degli Istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica destinatario di supplenze brevi e saltuarie (cfr. art. 37, comma 4, e art. 107, comma 4, CCNL comparto “Istruzione Ricerca”, sezione “Scuola e “Afam”).
- INPS - messaggio numero 3223 del 30 agosto 2018
- Chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio della voce retributiva “elemento perequativo”, prevista nei CCNL dei dipendenti pubblici triennio 2016-2018
Imponibilità dell’elemento perequativo ai fini pensionistici
L’elemento perequativo è imponibile ai fini pensionistici, in quanto secondo i principi introdotti dal D.lgs. n. 314 del 2 settembre 1997 in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione della normativa fiscale e previdenziale sono utili ai fini della pensione tutti gli emolumenti di cui agli articoli 49 e 51 (cfr. ex articoli 46 e 48) del TUIR.
Sono imponibili quindi tutti gli emolumenti che il lavoratore riceve in relazione alla prestazione di lavoro resa con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.
Pertanto, per i dipendenti statali che percepiscono nel cedolino paga l’elemento perequativo, tale voce è assoggettata a fini pensionistici e concorre anche alla determinazione dell’imponibile della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (cfr., da ultimo, il messaggio n. 4325 del 30 aprile 2014), nonché dell’Assicurazione sociale vita (gestione ex ENPDEP).
Pensioni dipendenti pubblici, elemento perequativo non calcolato per la quota A
L’elemento perequativo sugli stipendi degli statali non è computabile né ai fini della base annua maggiorabile del 18% né tra le voci retributive della cosiddetta quota A, ovvero la parte della pensione calcolata con il sistema retribuito relativa ad anzianità maturate prima dele 1993.
È questo uno degli ulteriori chiarimenti che l’INPS ha fornito con il messaggio del 30 agosto 2018.
Inoltre, l’elemento perequativo non rientra nel computo della cosiddetta “retribuzione virtuale”, corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio, nel caso di assenze per il verificarsi dell’evento malattia.
L’elemento in esame non va altresì computato nella retribuzione utile al calcolo della contribuzione figurativa nelle ipotesi di assenza dal servizio, con retribuzione ridotta o nulla.
TFR/TFS statali, elemento perequativo non concorre al calcolo
Infine, l’elemento perequativo non concorre al calcolo del TFR/TFS erogato ai dipendenti pubblici e pertanto non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL.
Per quanto riguarda l’erogazione dell’indennità di buonuscita e dell’indennità premio di servizio sono prese in considerazione soltanto le retribuzioni utili ai fini della prestazione, come indicate nelle normative primarie, segnatamente quelle previste dalle sole norme legislative dello Stato.
Analogamente, l’emolumento in esame non rileva ai fini della prestazione di TFR in quanto la base di riferimento del TFR dei pubblici dipendenti è costituita dalle voci contenute nell’articolo 4, comma 1, dell’Accordo quadro del 29 luglio 1999 (intero stipendio tabellare, intera indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, tredicesima mensilità, altri emolumenti considerati utili ai fini della normativa preesistente che disciplina il TFS), nonché da ulteriori voci retributive inserite dalla contrattazione collettiva di comparto.
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