Detrazioni 2021 su pensioni e altre prestazioni: dal 15 ottobre è possibile procedere con la rinuncia e con la richiesta di applicazione dell'aliquota più elevata inviando un'apposita comunicazione all'INPS. I dettagli sulla dichiarazione online nel messaggio numero 3772 del 19 ottobre 2020.
Detrazioni 2021 su pensioni e altre prestazioni previdenziali: dal 15 ottobre i beneficiari possono inviare una comunicazione all’INPS per richiedere di non riconoscere gli sconti sull’imposta previsti dall’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e di applicare l’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito.
A fornire le istruzioni per procedere ai pensionati e ai beneficiari delle diverse prestazioni è il messaggio numero 3772 del 19 ottobre 2020.
- INPS - Messaggio numero 3772 del 19 ottobre 2020
- Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative.
Detrazioni 2021 su pensioni e altre prestazioni: la rinuncia tramite comunicazione all’INPS
Per procedere alla rinuncia delle detrazioni 2021 e alla richiesta di applicazione dell’aliquota più alta è necessario compilare la dichiarazione online disponibile nell’area del portale INPS, “Detrazioni fiscali - domanda e gestione”, accedendo con le proprie credenziali.
Dal 15 ottobre 2020 coloro che hanno diritto a prestazioni pensionistiche e previdenziali possono inviare all’INPS due tipi di richieste:
- l’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito;
- rinuncia al riconoscimento, in maniera totale o parziale, delle detrazioni fiscali per il 2020, di cui all’articolo 13 del TUIR.
Gli interessati hanno la possibilità di inviare all’Istituto anche solo una delle due comunicazioni.
Detrazioni 2021 su pensioni e altre prestazioni e applicazione dell’aliquota più elevata: comunicazione ogni anno
Nel messaggio INPS numero 3772 del 19 ottobre 2020 si legge:
“Resta fermo che in assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, di cui al citato articolo 13 del T.U.I.R., sulla base del reddito erogato”.
Anche coloro che hanno seguito le istruzioni e richiesto la rinuncia alle detrazioni fiscali e l’applicazione dell’aliquota più elevata per il periodo di imposta 2020 devono inoltrare nuovamente la comunicazione per il 2021.
Si tratta di una procedura, infatti, che va ripetuta ogni anno.
La stessa comunicazione con le istruzioni da seguire riporta come riferimento le indicazioni già fornite in precedenza.
In particolare la necessità di dichiarare esplicitamente la rinuncia alle detrazioni è contenuta nel messaggio numero 5089 del 20 ottobre 2017:
“Con particolare riguardo agli adempimenti del sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 5 marzo 2008 ha precisato che “le detrazioni di cui all’art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Detrazioni 2021 su pensioni e altre prestazioni: dal 15 ottobre la richiesta di rinuncia all’INPS