Comunicato stampa congiunto delle associazioni sindacali dei commercialisti sulla questione degli avvisi bonari relativi alle comunicazioni IVA del primo trimestre 2017.
L’Agenzia delle Entrate sta inviando in questi giorni gli avvisi bonari per i versamenti IVA in scadenza lo scorso mese di maggio e non effettuati. Il mancato versamento viene fuori dall’incrocio dei dati con le comunicazioni IVA delle liquidazioni inviate entro lo scorso 12 giugno.
Si tratta di una novità importante poiché in precedenza questi avvisi arrivavano molti mesi dopo la scadenza mancata del pagamento. In altre parole, le imprese non possono più finanziarsi nel breve/medio periodo contando sulla “lentezza” del fisco. Ovviamente ciò ha comportato le proteste vivaci di contribuenti e professionisti, già particolarmente stressati per la vicenda spesometro.
Le opinioni sugli avvisi bonari - che l’Agenzia delle Entrate sta inviando a seguito del mancato pagamento del debito IVA relativo al primo trimestre 2017 - si possono riassumere in due filoni prevalenti. Secondo il primo, le imprese ed i contribuenti in genere che non riescono a versare l’IVA nei tempi previsti sono in uno stato economico-finanziario precario e, di conseguenza, non dovrebbero protestare più di tanto. Se non si riesce a versare l’IVA a debito significa che ci sono dei problemi che vanno risolti.
L’altra linea di pensiero, invece, sottolinea come nell’attuale momento storico la scelta del legislatore fiscale - e del suo braccio operativo principale - sia in realtà dannosa per tutti. Soprattutto alla luce di altre scelte recenti come lo split payment IVA, la limitazione del diritto all’esercizio della detrazione dell’IVA e le norme sulle indebite compensazioni.
Su questa seconda posizione si collocano i sindacati dei commercialisti che in data odierna hanno diramato un comunicato stampa congiunto. Di seguito il testo ufficiale.
Avvisi bonari su comunicazioni IVA delle liqudazioni, comunicato stampa congiunto associazioni sindacali dei commercialisti e degli esperti contabili:
“Lo scorso 12 giugno è scaduto il termine per la trasmissione dei dati della liquidazione iva al riguardante il primo trimestre 2017, obbligo introdotto con il DL 193/2016. Per le anomalie riscontrate, l’Agenzia delle Entrate, dopo le lettere d’invito alla compliance spedite ai contribuenti nel mese di luglio, sta provvedendo, in questi giorni, con l’invio degli avvisi di irregolarità di cui all’art. 54 bis del DPR 633/72, a richiedere la regolarizzazione delle posizioni, per omesso o carente versamento dell’imposta, entro il termine di 30 giorni.
Gli avvisi di irregolarità, che seguono alla prima lettera, escludono per il contribuente il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, prevedendo la sola possibilità di riduzione della sanzione al 10%.
Non è certo in discussione il rispetto dei doveri fiscali e neppure la necessità di misure capaci di contrastare seriamente il fenomeno dell’evasione fiscale.
La previsione del ravvedimento operoso ha rappresentato un passo avanti nel rapporto fisco-contribuente. Interromperne la possibilità di applicazione significa venir meno alla politica di vera compliance che l’Amministrazione porta avanti e non tenere in debito conto l’attuale situazione economica delle imprese, soprattutto delle piccole e medie attività.
Qual è il tempo che deve intercorrere tra l’invio della lettera di compliance e l’emissione dell’avviso di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate?
Può sembrare assurdo ma questo la legge non lo stabilisce, pertanto, si presume che sia a discrezione dell’Agenzia delle Entrate decidere quando emettere l’avviso che inibisce il ricorso al ravvedimento operoso.
Si tratta di un’anomalia i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti.
La situazione che si è venuta a creare costituisce un motivo in più per ritenere che il nuovo adempimento abbia come unica finalità quella di anticipare i tempi della riscossione.
Le Associazioni di Categoria, sin dal principio, hanno segnalato, anche con singoli interventi ripresi dalla stampa specializzata, le conseguenze che il nuovo adempimento delle comunicazioni trimestrali iva avrebbe comportato sul piano delle sanzioni e delle oggettive limitazioniall’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso e, nonostante le varie proposte formulate in occasione degli incontri ufficiali, prima della conversione in Legge del DL 193/2016, nulla è stato fatto per evitare quanto lamentato in questi giorni dai vari attori coinvolti.
Per questo le Associazioni riunite in coordinamento chiedono, ancora una volta, la modifica di tale disposizione normativa, inserendola nella più ampia proposta di nuova revisione del sistema sanzionatorio secondo i principi di proporzionalità ed equità.
Vincenzo De Maggio
Presidente ADC – Associazione Dottori Commercialisti
Andrea Ferrari
Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti
Marco Cuchel
Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti
Amelia Luca
Presidente ANDOC – Associazione Nazionale Dottori Commercialisti
Giuseppe Diretto
Presidente UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili
Fazio Segantini
Presidente UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Domenico Posca
Presidente UNICO – Unione Italiana Commercialisti”
- Comunicazioni IVA liquidazioni periodiche primo trimestre 2017 e avvisi bonari: comunicato stampa congiunto associazioni sindacali commercialisti
- Comunicato stampa congiunto associazioni sindacali commercialisti in materia di comunicazioni IVA liquidazioni periodiche primo trimestre 2017 e avvisi bonari
Comunicazioni IVA trimestrali e spesometro, ecco tutte le scadenze 2017:
Periodo di riferimento | Versamento IVA | Invio telematico dati IVA |
---|---|---|
Gennaio | 16 febbraio 2017 | 12 giugno 2017 (liquidazioni) 28 settembre 2017 (spesometro) |
Febbraio | 16 marzo 2017 | 12 giugno 2017 (liquidazioni) 28 settembre 2017 (spesometro) |
Marzo | 17 aprile 2017 | 12 giugno 2017 (liquidazioni) 28 settembre 2017 (spesometro) |
I trimestre | 16 maggio 2017 | 12 giugno 2017 (liquidazioni) 28 settembre 2017 (spesometro) |
Aprile | 16 maggio 2017 | 18 settembre 2017 (liquidazioni) 28 settembre 2017 (spesometro) |
Maggio | 16 giugno 2017 | 18 settembre 2017 (liquidazioni) 28 settembre 2017 (spesometro) |
Giugno | 17 luglio 2017 | 18 settembre 2017 (liquidazioni) 28 settembre 2017 (spesometro) |
II trimestre | 22 agosto 2017 | 18 settembre 2017 (liquidazioni) 28 settembre 2017 (spesometro) |
Luglio | 22 agosto 2017 | 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni) |
Agosto | 18 settembre 2017 | 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni) |
Settembre | 16 ottobre 2017 | 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni) |
III trimestre | 16 novembre 2017 | 28 febbraio 2018 (spesometro) 30 novembre 2017 (liquidazioni) |
Ottobre | 16 novembre 2017 | 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni) |
Novembre | 18 dicembre 2017 | 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni) |
Dicembre | 16 gennaio 2018 | 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni) |
IV trimestre | 16 marzo 2018 | 28 febbraio 2018 (spesometro e liquidazioni) |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Avvisi su comunicazioni liquidazioni IVA: comunicato ufficiale commercialisti