Beni strumentali, accesso al credito di imposta solo con riferimenti normativi in fattura

Rosy D’Elia - Imposte

Beni strumentali, per accedere al credito di imposta è necessario che la fattura utile a documentare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili riporti il riferimento normativo dell'agevolazione. Con le risposte all'interpello numero 438 e 439, l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni su quando e come è possibile procedere con la regolarizzazione.

Beni strumentali, accesso al credito di imposta solo con riferimenti normativi in fattura

Beni strumentali, per accedere al credito di imposta è necessario indicare in fattura il riferimento normativo relativo all’agevolazione: se la documentazione utile a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili non riporta la dicitura corretta, si decade dal beneficio.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive che si trovano nel territorio dello Stato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, o anche fino al 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, spetta un credito di imposta di misura variabile in base alla tipologia degli strumenti acquistati.

Sul tema si concentra l’Agenzia delle Entrate con due risposte all’interpello, la numero 438 e 439, pubblicate il 5 ottobre 2020.

I documenti chiariscono anche le modalità da seguire per la regolarizzazione di una fattura cartacea o elettronica priva delle caratteristiche richieste.

Beni strumentali, accesso al credito di imposta solo con riferimento della norma in fattura

Protagonisti sono due contribuenti che intendono beneficiare del credito di imposta per beni strumentali ma entrambi hanno delle fatture, necessarie a dimostrare il sostenimento della spesa, prive del riferimento normativo.

All’Amministrazione finanziaria si rivolgono per verificare la possibilità di beneficiare comunque dell’agevolazione.

Con le due risposte, numero 438 e numero 439, pubblicate nella stessa data del 5 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso in cui i documenti non riportino il riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la possibilità di fruire del beneficio resta subordinata alla previa regolarizzazione dei documenti di spesa posseduti dall’istante.

E infatti il comma 195 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio prevede:

“Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 438 del 5 ottobre 2020
Articolo 1, commi da 185 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi: documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Credito di imposta beni strumentali: come regolarizzare una fattura priva di riferimento normativo

Le regole, sottolinea il documento, sono equivalenti a quelle previste per altre agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali e in particolare per ciò che riguarda la Nuova Sabatini.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze il 25 gennaio 2016, dispone che sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, relativa agli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni, l’impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche utilizzando un apposito timbro, la dicitura “Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art...”.

Se il documento, in caso di controlli e verifiche, viene trovato privo dell’indicazione, non si considera valido e la quota corrispondente di agevolazione viene revocata, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria.

La fattura che non riporta il riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea. Conseguenza? In sede di controllo si determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Proprio sulla base di quanto stabilito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come si traducono le regole sul piano pratico e illustra le modalità di regolarizzazione:

  • fattura cartacea: il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura con scrittura indelebile anche tramite l’utilizzo di un apposito timbro;
  • fattura elettronica, due alternative:
    • stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del d.P.R n. 600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA);
    • realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate nella circolare n. 14/E del 2019.

In ogni caso è possibile procedere con la regolarizzazione dei documenti già emessi entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Tutti i dettagli e le istruzioni da seguire sono contenute nei documenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 439 del 5 ottobre 2020
Articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi: documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

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