L'indicazione errata del tirocinio sociale nelle comunicazioni obbligatorie per l’instaurazione dei rapporti di lavoro può portare alla sospensione del pagamento dell'assegno di inclusione. I chiarimenti nella nota del Ministero del Lavoro
Lo svolgimento di tirocini sociali da parte dei beneficiari dell’ADI può portare alla sospensione del pagamento?
La risposta è sì. Bisogna fare attenzione a indicare correttamente la tipologia del tirocinio all’interno delle comunicazioni obbligatorie.
Se infatti il tirocinio sociale risulta un tirocinio formativo normale, la mancata presentazione del modello ADI-COM comporterà la sospensione del beneficio.
Questo perché la retribuzione per lo svolgimento di tirocini sociali non viene calcolata ai fini del limite di reddito previsto dalla normativa, mentre quella ottenuta con tirocini formativi sì.
Assegno di inclusione e tirocinio: l’indicazione errata blocca il pagamento
I beneficiari dell’assegno di inclusione possono incorrere nella sospensione del pagamento se lo svolgimento del tirocinio sociale non viene indicato correttamente nelle CO, le comunicazioni obbligatorie relative all’instaurazione del rapporto di lavoro.
A fornire i chiarimenti sulla questione è il Ministero del Lavoro nella nota n. 16631, pubblicata il 3 ottobre 2024.
Se il tirocinio sociale non è correttamente indicato come tale, viene considerato un tirocinio formativo normale e, pertanto, ai percettori dell’ADI è richiesto l’invio del modello ADI-COM.
Prima di approfondire, però, è utile evidenziare la differenza tra un tirocinio sociale e uno formativo.
I tirocini sociali sono finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione e possono essere erogati esclusivamente da parte dei servizi sociali in favore dei beneficiari dell’ADI non attivabili al lavoro nell’ambito del Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS).
L’indennità economica riconosciuta per lo svolgimento di tali tirocini non viene considerata ai fini della formazione di reddito e non conta verso il raggiungimento del limite di 3.000 euro lordi annui per il nucleo familiare, oltre il quale si decade dal diritto a ricevere l’assegno di inclusione.
I tirocini di formazione e orientamento, invece, possono essere attivati dai servizi per il lavoro nell’ambito del Patto di Servizio Personalizzato e, al contrario dei tirocini sociali, l’indennità riconosciuta deve essere considerata per il calcolo del citato limite di 3.000 euro.
Per questo motivo, la normativa prevede che i beneficiari dell’ADI che partecipano a tirocini formativi sono tenuti a comunicarlo all’INPS utilizzando il modello ADI-COM esteso, pena la decadenza dal beneficio. Cosa che invece non è prevista per i tirocini di inclusione proprio perché, come evidenziato, l’indennità non contribuisce alla formazione di reddito.
Tirocini sociali ADI: nelle CO va indicato il codice 09
Ebbene, si legge nella nota del Ministero, esiste il rischio che l’erogazione del sussidio possa essere sospesa anche per chi partecipa a tirocini sociali per via dell’omessa presentazione del modello ADI-COM.
In questi casi, sottolinea il Ministero, la causa è da ricercare nell’errata indicazione della natura del tirocinio nelle comunicazioni obbligatorie.
Se nelle CO il tirocinio attivato non risulta correttamente indicato come “sociale” viene considerato un tirocinio formativo normale e pertanto è richiesta la presentazione del modello ADI-COM (che se non viene inviato, come abbiamo visto, comporta la sospensione del pagamento).
Il Ministero, dunque, fa presente che per la corretta indicazione del tirocinio sociale nelle comunicazioni obbligatorie è necessario specificare la categoria “09 - PERSONA PRESA IN CARICO DAI SERVIZI SOCIALI E/O SANITARI” che identifica appunto i partecipanti ai tirocini di inclusione sociale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assegno di inclusione e tirocinio: l’indicazione errata blocca il pagamento