Super Green pass al lavoro, dal 15 febbraio 2022 scatta l'obbligo di vaccino per i lavoratori over 50 del pubblico e privato. Secondo il decreto Covid i non vaccinati sono assenti ingiustificati e non percepiranno stipendio.
Il 15 febbraio 2022, scatta l’obbligo di super green pass per i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato.
Il decreto n. 1 del 2022, attualmente in esame alla Camera per la conversione in legge, prevede infatti che i lavoratori over 50 effettuino la terza dose di vaccino contro il Coronavirus.
Le nuove misure non prevedono conseguenze disciplinari, quali la fine del rapporto di lavoro.
I trasgressori andranno tuttavia incontro alla sospensione dal luogo di lavoro per assenza ingiustificata e alla mancata erogazione dello stipendio a partire dal primo giorno di sospensione.
Super green pass al lavoro, al via l’obbligo vaccinale per over 50
Il cosiddetto “decreto Covid”, approvato lo scorso 5 gennaio 2022 dal Consiglio dei Ministri, ha inasprito le misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus, rendendo la vaccinazione obbligatoria sul luogo di lavoro per gli over 50.
Il provvedimento mira a proteggere la fascia d’età più a rischio in caso di contagio da COVID-19, attraverso l’estensione dell’obbligo vaccinale, già previsto per alcune categorie come il personale della sanità, della scuola e del settore sicurezza.
Il decreto legge n. 1/2022 recita infatti:
“L’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.”
Al tempo stesso, la conseguenza attesa dal Governo è l’allargamento della platea di over 50 vaccinati.
L’ultimo report pubblicato dalla struttura del commissario all’emergenza Francesco Figliuolo rileva infatti che gli ultracinquantenni ancora restii alla vaccinazione ammontano a 1.404.960, un numero in leggera diminuzione rispetto alla precedente rilevazione (100.000 in meno).
Tornando alle disposizioni previste dal Governo, è l’articolo 1 a prevedere l’estensione dell’obbligo di vaccino per ultra cinquantenni dal 15 febbraio al 15 giugno 2022 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro. La disposizione riguarda sia i cittadini italiani che i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia e gli stranieri.
Come specificato inoltre dallo stesso decreto, l’obbligo si applicherà fino al 15 giugno anche ai lavoratori che compiono i 50 anni dopo il 15 febbraio 2022.
Super green pass al lavoro per over 50, sanzioni e controlli
Il decreto legge n. 1 del 2022 vieta quindi l’accesso sul luogo di lavoro agli ultracinquantenni privi del super green pass, la certificazione ottenibile con il vaccino “booster” oppure la guarigione dal COVID-19.
Il controllo spetta al datore di lavoro e le aziende potranno verificare la validità della certificazione verde rafforzata tramite l’app VerificaC19 o la piattaforma dell’INPS Greenpass 50+.
I lavoratori che non possiedono la certificazione verde rafforzata non potranno accedere al luogo di lavoro e saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con il diritto alla conservazione del posto di lavoro fino al 15 giugno 2022, e non percepiranno lo stipendio.
Inoltre, i lavoratori senza green pass che continueranno ad accedere ai luoghi di lavoro rischiano una sanzione amministrativa che va da un minimo di 600 a un massimo di 1500 euro.
Una sanzione che si va a sommare alla multa da 100 euro che il Ministero della Salute, attraverso l’Agenzia delle Entrate, ha iniziato a far pervenire ai cinquantenni che non sono in regola con gli obblighi sanitari.
Tuttavia il decreto Covid non prevede la possibilità di licenziare gli over 50 inadempienti, a patto che presentino il Super green pass entro il 15 giugno 2022.
Fino al 31 marzo 2022, le aziende infatti potranno sostituire i lavoratori non in regola dopo 5 giorni di assenza, tramite contratti a tempo determinato della durata di 10 giorni.
Super green pass al lavoro per over 50: le esenzioni
Il decreto Covid prevede l’esenzione dall’obbligo vaccinale:
“in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore.”
I dati dei soggetti esenti dalla vaccinazione saranno trasmessi dal Ministero della Salute all’Agenzia delle Entrate Riscossione, ai fini dell’esclusione di tali soggetti da quelli nei confronti dei quali sarà avviato il processo sanzionatorio.
Il certificato di esenzione potrà essere trasmesso anche successivamente all’avvio del processo sanzionatorio, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’AdER.
In caso di esito negativo della verifica, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà all’inadempiente, entro 180 giorni, un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Fatta eccezione per i lavoratori esenti dall’obbligo, le sanzioni colpiranno gli over 50 che non hanno iniziato il ciclo primario o non hanno fatto la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.
In merito alle esenzioni, si ricorda inoltre che dal 28 febbraio 2022 sarà necessario avere il certificato elettronico per l’accesso a luoghi in cui è richiesto il green pass, per effetto delle novità previste dal DPCM del 4 febbraio.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Super green pass al lavoro, al via l’obbligo vaccinale per over 50