Per l'esenzione dall'applicazione della ritenuta sui finanziamenti erogati da banche estere a società italiane non si applica il principio del beneficiario effettivo e pertanto non è possibile adottare un approccio look through. I chiarimenti arrivano dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 423 del 24 ottobre 2019.
Per l’esenzione dall’applicazione della ritenuta su finanziamenti esteri non è possibile adottare il principio del beneficiario effettivo, e pertanto non è possibile applicare un approccio di tipo look through.
La risposta all’interpello n. 423 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 24 ottobre 2019 torna sul tema dei requisiti per la disapplicazione delle ritenute sugli interessi relativi a finanziamenti erogati da banche estere a società italiane.
Il regime di esenzione disciplinato dall’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, volto a favorire l’accesso al credito, è subordinato al rispetto della normativa prevista dal TUB, al fine di non creare uno svantaggio competitivo per gli operatori nazionali.
Esenzione ritenuta interessi su finanziamenti esteri: chiarimenti sull’applicazione
Nella risposta n. 423 l’Agenzia delle Entrate parte dall’analisi della normativa di riferimento, contenuta nell’articolo 26, comma comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la quale prevede che:
“Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea, enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6,comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.”
L’eccezione dall’applicazione della ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti erogati da banche estere situate in Stati membri dell’Unione Europea è stata oggetto di diverse modifiche normative, volte a subordinare l’applicazione dell’esonero al rispetto delle norme regolamentari in materia creditizia.
Rimandando all’interpello del 24 ottobre 2019 per una disamina più approfondita della ratio alla base delle modifiche intervenute, l’Agenzia delle Entrate sottolinea (richiamando alla risoluzione n. 76/E del 2019), che l’esonero di cui sopra non può essere applicato seguendo un approccio look through, e non consente di procedere secondo il principio del beneficiario effettivo.
Non è possibile pertanto ricondurre il flusso degli interessi esclusivamente al soggetto estero percettore finale del reddito; l’esonero dall’applicazione della ritenuta si rivolge esclusivamente alla platea di soggetti indicati dalla stessa norma.
Sotto il profilo soggettivo, la non applicazione della ritenuta si applica ad investitori istituzionali esteri soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti. Con il termine investitore istituzionale estero si intende:
“l’ente che, indipendentemente dalla veste giuridica e dal trattamento tributario cui i relativi redditi sono assoggettati nel Paese in cui lo stesso è costituito, ha come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi.”
Inoltre, l’investitore istituzionale estero deve essere costituito in Stati inclusi nella White list, ovvero che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esenzione ritenuta interessi su finanziamenti esteri: chiarimenti sull’applicazione