Regime forfettario nel 2019 anche per gli ordinari nel 2019 con opzione: nella circolare n. 9/E dell'Agenzia delle Entrate arrivano tutti i chiarimenti sui requisiti per l'accesso alla flat tax del 15%.
Regime forfettario nel 2019 anche per i contribuenti che nel 2018 avevano esercitato l’opzione per il regime ordinario.
È la circolare n. 9/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 10 aprile 2019 a fornire chiarimenti sull’applicazione e l’ingresso nel regime forfettario per i titolari di partita IVA.
Oltre ad occuparsi delle cause ostative e dei nuovi vincoli previsti, la circolare affronta il tema dell’opzione esercitata dal contribuente per l’accesso al regime ordinario e semplificato per cassa.
Tenuto conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, sarà possibile passare al regime forfettario senza attendere il decorso del triennio previsto in via ordinaria per gli esercizi delle opzioni IVA.
Regime forfettario 2019 anche per gli ordinari 2018 con opzione
È ammesso il passaggio già dal 2019 al regime forfettario anche per i contribuenti titolari di partita IVA che nel corso del 2018 hanno esercitato l’opzione per l’accesso al regime di contabilità ordinaria. È questo uno dei chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 9 del 10 aprile 2019
- Modifiche al regime forfetario - articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145
Non sarà necessario attendere il decorso del triennio previsto in via ordinaria per gli esercizi delle opzioni ai fini IVA, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del DPR n. 442/1997 che consente la variazione di un’opzione o la revoca della stessa qualora intervengano nuove disposizioni normative.
Così come accaduto, per l’appunto, in merito ai requisiti per l’accesso al regime forfettario che, dal 1° gennaio 2019, potrà essere esercitato dai titolari di partita IVA che - nel rispetto delle nuove cause ostative - non superino il limite di 65.000 euro di ricavi\compensi nel corso dell’anno.
La possibilità di superare il vincolo per il contribuente di applicazione di un regime opzionale in materia di IVA era già stato oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E del 2017.
Lo stesso principio di favore dovuto all’introduzione delle nuove regole per l’accesso al regime forfettario si applica anche in caso di passaggio dal regime semplificato al regime forfettario.
Passaggio al regime forfettario anche per i semplificati
Sempre richiamando a quanto previsto dalla circolare n. 11/E del 2017, l’Agenzia delle Entrate affronta il tema del passaggio al regime forfettario per i soggetti che hanno aderito al regime di cassa.
Il regime di cassa rappresenta il regime naturale dei soggetti che esercitano un’attività d’impresa e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L’accesso al regime semplificato per cassa è ammesso anche per i soggetti il cui regime naturale sia il forfettario. In tal caso, è necessario esprimere una specifica opzione (comma 70 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014).
Inoltre in tal caso non trova applicazione l’obbligo triennale di permanenza nel regime prescelto, in quanto come già chiarito con la risoluzione n. 64/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate, richiamata dalla circolare n. 9/E/2019:
“il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfetario, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.”
In sostanza, i contribuenti possono passare sempre e senza vincoli temporali dal regime semplificato al regime forfettario qualora in possesso dei requisiti previsti per la sua applicazione. In tal caso il contribuente passa da un regime naturale ad un altro regime naturale.
Il caso in oggetto potrebbe riguardare molti contribuenti che nel 2018 non potevano accedere al forfettario a causa di uno dei limiti previsti (ricavi/compensi superiori alle soglie stabilite oppure perché vi erano elementi inibenti – non più previsti dalla nuova normativa – come la presenza di beni strumentali il cui costo complessivo era superiore a 20.000 euro). Il passaggio dal regime semplificato al forfettario non richiede alcuna comunicazione preventiva o successiva e, in tal caso, non è necessario esercitare una specifica opzione.
Per il contribuente che intende passare al regime forfettario dal 2019 dopo aver esercitato l’opzione per il regime contabile semplificato per le imprese minori, sarà necessario registrare entro il 31 dicembre 2018 tutti i componenti positivi e negativi di reddito per i quali, alla data del 31 dicembre 2018, non è ancora intervenuta la registrazione, affinché gli stessi concorrano alla tassazione nel periodo d’imposta 2018.
Semplificati per cassa, concorrono al limite di 65.000 euro solo le somme effettivamente incassate
La circolare n. 9/E del 2019 specifica che per l’applicazione del regime forfettario, i soggetti che nel 2018 avevano optato per il regime dei semplificati per cassa dovranno considerare, ai fini del calcolo del limite di 65.000 euro, i soli componenti positivi effettivamente incassati nel 2018.
Quelli non ancora percepiti, invece, concorreranno alla determinazione del totale dei ricavi percepiti nel periodo d’imposta in cui si realizza l’effettiva percezione.
Regime forfettario, disapplicazione retroattiva in caso di accertamento
Oltre ai casi in cui è possibile passare al regime forfettario, la circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate affronta la tematica della disapplicazione per legge ed in caso di accertamento.
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito relativo al limite di ricavi e compensi (65.000 euro), ovvero si verifichi una delle cause ostative.
Stessa tempistica anche nel caso di accertamento divenuto definitivo e che comporti il venir meno di uno dei requisiti per l’accesso al regime forfettario. La definitività dell’esclusione dal regime a tassazione agevolata dispiega effetti a partire dall’anno successivo a quello al quale è riferita la violazione.
Riportando l’esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate, qualora un accertamento relativo all’anno di imposta 2019 dovesse rendersi definitivo nel 2024, il regime forfetario si considererà cessato già a decorrere dal 2020.
Restano in ogni caso fissi i termini per l’accertamento previsti dall’articolo 43 del DPR n. 600/1973, pari a cinque anni dalla presentazione della dichiarazione ovvero a sette anni dal periodo d’imposta di riferimento nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla.
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