Il periodo di rateizzazione del debito contratto nei confronti di Equitalia può essere prorogato e il calcolo del periodo massimo di dilazione è effettuato tramite il modello Isee 2016.
I debiti contratti nei confronti di Equitalia, sia per le persone fisiche che per le imprese, possono essere rateizzati. Il calcolo del regime di rateizzazione viene effettuato tramite il modello Isee o attraverso la valutazione dei valori di bilancio aziendali.
A regolare la procedura è la normativa contenuta nell’articolo 19 del Dpr 602/1973, integrata dalle modifiche della legge 160/2016.
Con l’entrata in vigore, lo scorso 22 agosto, della legge in sede di conversione del Decreto Enti Locali è stata concessa la riammissione alla rateizzazione per i debitori decaduti dal beneficio e sono state modificate le procedure per la richiesta della rateizzazione ad Equitalia.
Equitalia: rateizzazione di importi fino a 60mila euro
Per richiedere la rateizzazione di importi che non superino la cifra di 60mila euro, basta presentare domanda semplice online all’Agenzia delle Entrate. Il periodo massimo di dilazione è di 72 mesi, ma si decade dal beneficio se si manca il pagamento di cinque rate, anche se non consecutive.
Equitalia: proroga rateizzazione
Il debitore, in caso di comprovata difficoltà, può chiedere ad Equitalia un’ulteriore proroga. Qualora il calcolo del modello Isee o i dati del bilancio dell’impresa dovessero dimostrare un effettivo peggioramento della condizione economica del contribuente, la rateizzazione può essere dilazionata per ulteriori 72 mensilità.
Se l’istanza di proroga della rateizzazione viene accolta, e quindi il calcolo del modello Isee mostra un’effettiva difficoltà ad appianare il debito, i procedimenti di adozione dell’iscrizione del fermo amministrativo e dell’ipoteca sono sospesi e non possono essere avviati nuovi procedimenti di recupero coattivo del debito. Per quelli già avviati, invece, ne si può richiedere la sospensione tramite il pagamento della prima rata del debito.
Le condizioni per richiedere la proroga della rateizzazione Equitalia
Secondo quanto previsto dal Dm 6 novembre 2013 è possibile richiedere la proroga della rateizzazione in caso di comprovata difficoltà ad appianare il debito nei tempi massimi stabiliti.
La proroga è calcolata, per le persone fisiche, sempre in base al modello Isee: l’importo della rata non può eccedere il 20% dell’Isr, indicatore della situazione reddituale, del nucleo familiare.
Per le aziende e per gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, il calcolo dell’eventuale proroga avviene in base al valore della produzione e all’indice di liquidità. La rata non può superare il 10% della produzione e, per l’accesso alla proroga della rateizzazione, l’indice di liquidità deve avere un valore tra lo 0,5 e l’1.
Per quanto tempo può essere prorogata la rateizzazione Equitalia?
Il Decreto delle Finanze del 6 novembre 2013 contiene in allegato una tabella nella quale si stabilisce che la proroga della rateizzazione non può superare il periodo massimo di 120 mensilità. Il calcolo dell’ulteriore dilazione di pagamento del debito viene effettuato in base al rapporto tra rata ordinaria e reddito di riferimento, per le persone fisiche, o valore di produzione, per aziende e imprenditori
Nessuna rateizzazione Equitalia per i debiti segnalati dalle pubbliche amministrazioni
L’articolo 48bis del Dpr 602/1973 dispone che le pubbliche amministrazioni che devono procedere al pagamento verso aziende private di somme superiori ai 10.000 euro devono prima interrogare il fisco su eventuali morosità del beneficiario. In caso di riscontro positivo, e se la somma risulta almeno pari a tale importo, il pagamento viene immediatamente bloccato e pignorato. L’ex beneficiario, ora debitore, dovrà versare tutta la somma dovuta al fisco prima di ricevere l’importo dovuto dalla pubblica amministrazione.
La rateizzazione può, però, essere richiesta prima della segnalazione da parte della pubblica amministrazione: la legge 160/2016 prevede, infatti, la riammissione alla rateizzazione per tutti i debitori decaduti da precedenti rateizzazioni, tramite la presentazione di un’istanza entro il 20 ottobre.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rateizzazione e riammissione Equitalia con il modello ISEE