Obbligo di green pass, la conversione in legge del DL n. 1 del 2022 porta delle novità: i lavoratori che si mettono in regola acquisendo la certificazione verde rientrano immediatamente a patto, però, che il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto per la sostituzione che ne determina la sospensione.
Fino al 31 marzo 2022 esiste l’obbligo generalizzato per i lavoratori di esibire il green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro: i lavoratori, una volta ottenuta la certificazione verde, possono rientrare immediatamente e riprendere l’attività, a patto che il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di sostituzione che ne determina la sospensione.
La novità, che assume l’aspetto di un chiarimento operativo, è contenuta nella legge di conversione del DL n. 1 del 2022 approvata lo scorso 2 marzo al Senato.
Obbligo di green pass sul lavoro: chi si mette in regola rientra subito, ma attende in caso di sospensione
Il testo interviene sull’articolo 9 sepites del Decreto numero 52 del 22 aprile 2021 e modifica il comma 7 specificando le conseguenze pratiche per i lavoratori e le lavoratrici che si adeguano all’obbligo di esibizione del green pass:
“È in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione”.
In altre parole, per chi ottiene la certificazione verde gli effetti sono immediati, ma solo se non c’è qualcun altro che temporaneamente svolge le attività che gli competono.
Per comprendere la novità, infatti, è necessario ricostruire il meccanismo che si innesca nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore non si in possesso del green pass:
- prima di tutto si verifica un’assenza ingiustificata;
- dopo il quinto giorno, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, ma rinnovabili.
Obbligo di green pass e sospensione dal lavoro: come funziona il rientro per chi si mette in regola
Chi risulta assente ingiustificato non riceve lo stipendio e nessun altro tipo di compenso, ma non va incontro a nessuna sanzione disciplinare e ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Attualmente la data di riferimento per il rispetto dell’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro è fissata al 31 marzo 2022, data di fine dello stato di emergenza.
Lo stesso termine è previsto come limite massimo per il rinnovo dei contratti di sostituzione stipulati per sopperire alle eventuali assenze di coloro che non hanno la certificazione verde.
Le disposizioni sull’obbligo vaccinale per gli over 50, invece, sono previste fino al 15 giugno.
L’assenza ingiustificata dura fino al momento in cui il lavoratore o la lavoratrice non si mette in regola.
Come chiarisce il testo introdotto nell’articolo 9 septies del DL n. 52 del 2021, immediatamente è possibile rientrare nel luogo di lavoro una volta acquisita la certificazione verde, ma in caso di sospensione sarà necessario tener conto dei tempi previsti dal contratto stipulato per la sostituzione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Obbligo di green pass sul lavoro: chi si mette in regola rientra subito, ma attende in caso di sospensione