La domanda di rimborso IVA può essere presentata dalla società estinta entro il termine prescrizionale di dieci anni in caso di cessazione dell'attività
Nel caso di cessazione dell’attività, la domanda di rimborso IVA può essere presentata dalla società estinta entro il termine prescrizionale di dieci anni e il relativo diritto sorge con la compilazione del rigo del quadro della dichiarazione annuale relativo all’importo di cui si richiede il rimborso.
A tal fine non è necessaria la presentazione del modello VR, che costituisce un mero presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.
Il caso pratico che analizziamo oggi prende le mosse dal rigetto dell’istanza di rimborso IVA presentata da una società in nome collettivo, che nelle more aveva cessato l’attività di impresa, perché l’istanza era stata presentata oltre il termine decadenziale di due anni previsto dalla legge, senza la presentazione del modello VR.
Rimborso IVA in eccedenza da dichiarazione nel caso di società estinta
Il ricorso presentato dalla società, respinto dalla CTP, veniva poi accolto dalla CTR secondo cui il credito si sarebbe consolidato (secondo la disciplina vigente pro-tempore):
“decorsi due anni dalla presentazione della dichiarazione annuale in assenza di contestazione dell’Ufficio, divenendo esigibile alla scadenza dei successivi tre mesi, al termine dei quali prende a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso”
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, deducendo violazione degli artt. 30 e 38-bis del D.P.R. 633/1972 nel punto della sentenza in cui i giudici non hanno dichiarato la decadenza dal diritto al rimborso a causa della mancata presentazione, nei termini della trasmissione della dichiarazione IVA, del modello VR, che non può ritenersi sostituito dalla dichiarazione IVA annuale.
Sul punto l’Ufficio ricorrente ritiene che la presentazione del summenzionato modello costituirebbe condicio sine qua non per l’esercizio del diritto al rimborso con la conseguenza che, in mancanza, l’istanza sarebbe da considerarsi “atipica”, con l’applicazione del termine decadenziale di due anni e non quello prescrizionale di dieci.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
Rimborso IVA in eccedenza: istanza su modello conforme o difforme a quello ministeriale?
Nel ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria ha invocato un precedente orientamento giurisprudenziale che, per motivi di stabilità del gettito erariale e per tutelare l’esigenza dell’Ufficio di compiere gli opportuni accertamenti, prevedeva che il diritto al rimborso fosse condizionato alla presentazione dell’istanza da parte del contribuente con modello conforme a quello previsto dalla regolamentazione ministeriale. Come conseguenza di tale orientamento una domanda presentata in maniera difforme dal modello configurerebbe un’istanza “atipica”, assoggettata al termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21, co. 2 del D.Lgs. 542/1992.
A riguardo la Corte di cassazione ha dichiarato definitivamente superata questa impostazione, affermando l’innovativo principio
“secondo cui la volontà di ottenimento del rimborso può essere legittimamente manifestata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, ancorché non accompagnata dalla presentazione dell’ulteriore domanda di rimborso, con conseguente sottrazione della domanda successivamente formulata al termine biennale di decadenza”
In base a tale orientamento, pertanto, il modello ministeriale non costituisce più condicio sine qua non per l’esercizio del diritto al rimborso ma mero presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.
Ne consegue che il diritto al rimborso, anche in assenza dell’apposita domanda, “non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c.”.
In altri termini, il diritto al rimborso dell’IVA in eccedenza sorge con l’esposizione del credito nella dichiarazione dei redditi, non essendo necessario nessun altro adempimento.
Rientra nel potere-dovere dell’Amministrazione finanziaria esercitare poi il controllo sulla spettanza del credito sulla base dei dati esposti in dichiarazione secondo la procedura di liquidazione, ovvero, ricorrendone i presupposti, di rettifica della dichiarazione
“sicché una volta che il credito si sia consolidato l’Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale”
Ne consegue che:
“la compilazione del rigo del quadro della dichiarazione annuale relativo all’importo di cui si richiede il rimborso costituisce formale esercizio del correlativo diritto, pur subordinato al controllo, da parte dell’agenzia, dei dati indicati in dichiarazione… fattispecie alla quale non si applica il termine di decadenza biennale residuale di cui all’art. 21, comma 2, d.Igs. 546/92, che riguarda crediti IVA non richiesti in dichiarazione”
Il caso di specie riguarda una società che cessato la propria attività e tale caso rientra tra quelli tipici di emersione del diritto al rimborso, posto che non sarebbe possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo a quello in cui l’attività è cessata.
A parere dei giudici di legittimità - si veda, in particolare e fra le altre, l’ordinanza n. 1827/2019 - bene ha fatto la CTR a dichiarare tempestiva l’istanza di rimborso presentata dalla società entro il termine di prescrizione decennale, sebbene oltre quello biennale di decadenza previsto dall’art. 21, co. 2 del D.Lgs. 546/1992.
È peraltro irrilevante ai fini della spettanza del rimborso che la società non abbia presentato il modello VR di rimborso perché tale circostanza non osta all’esercizio del diritto, essendo la compilazione del citato modello mero presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rimborso IVA in eccedenza in 10 anni in caso di cessazione dell’attività