Per ottenere il rimborso il credito IVA può essere ceduto anche solo in modo parziale, non è necessaria la cessione integrale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17466/2023
In caso di cessione del credito IVA, il rimborso del suddetto credito in favore del cessionario da parte dell’amministrazione finanziaria non richieda necessariamente che l’intero credito maturato debba essere oggetto di cessione, essendo ammissibile anche una cessione parziale, non essendo previste nel nostro ordinamento limitazioni specifiche come avviene, ad esempio, nel caso delle imposte dirette.
Questo il contenuto della Sentenza n. 17466 della Corte di Cassazione depositata il 19 giugno 2023.
Rimborso IVA legittimo anche nel caso di cessione parziale del credito
Il ricorso in Cassazione è stato proposto da una società avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria formatosi su una richiesta di rimborso IVA che la società aveva presentato in qualità di cessionaria del credito.
La CTP ha respinto il ricorso, così come la CTR, che ha ritenuto che, in base all’art. 5, comma 4-ter, del DL n. 70/1988, non era consentita una cessione parziale del credito IVA.
Avverso la pronuncia di merito la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione parziale affidato a un unico motivo di censura.
Con il ricorso la società ha lamentato violazione del richiamato articolo 5, nella parte in cui la CTR ha ritenuto che, relativamente alla richiesta di rimborso del credito IVA, non fosse consentita la cessione parziale dello stesso. A parere della Corte di Cassazione il motivo di doglianza è fondato e, per l’effetto, la decisione impugnata è stata cassata.
Il tema centrale della controversia è se, in caso di cessione del credito IVA, il rimborso del suddetto credito in favore del cessionario da parte dell’amministrazione finanziaria richieda necessariamente che l’intero credito IVA maturato debba essere oggetto di cessione ovvero se sia consentita una cessione parziale.
La lettera dell’articolo 5, comma 4-ter del DL n. 70/1988, nella versione ratione temporis, prevedeva che:
“agli effetti dell’art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, deve intendersi che l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l’accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.”
Con il successivo intervento normativo di cui al DL n. 4/2019, art. 12-sexies, comma 1, si è inserito al suddetto comma il riferimento anche alla cessione del credito del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale.
Rimborso IVA: la cedibilità del credito
La tesi della cedibilità del credito IVA è stata confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con la pronuncia 12 ottobre 2001, n. 12455, in cui i giudici hanno precisato che la cessione del credit è pacificamente ammessa dall’ordinamento, al pari della cessione di qualsiasi altro credito.
Inoltre, in caso di cessione di un credito IVA, il cessionario è attivamente legittimato quanto alla procedura di rimborso e passivamente legittimato quanto alle restituzioni, mentre gli sono opponibili gli atti dell’ufficio per quanto attiene al controllo delle dichiarazioni, alle rettifiche ed alle sanzioni erogate al cedente.
Resta quindi da definire se il suddetto credito debba essere ceduto per intero o possa esserlo solo in parte.
In effetti, una limitazione alla cedibilità del credito d’imposta sussiste solo per le ipotesi specificamente previste dal legislatore, il che induce a ritenere che, in mancanza di espresse limitazione normative, non v’è ragione di ritenere che solo l’intero credito IVA risultante dalla dichiarazione debba essere oggetto di cessione.
In buona sostanza, nella specifica materia della cessione del credito IVA, quel che rileva è che il relativo credito risulti dalla dichiarazione annuale o trimestrale e che lo stesso sia ceduto, anche parzialmente, dopo la suddetta specifica indicazione.
Sulla base di tale affermazione la Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto:
“In materia di IVA, l’art. 5, comma 4-ter, DL n. 70/1988, nel riconoscere all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, la possibilità di ripetere le somme rimborsate anche dal cessionario, ammette la cedibilità del credito IVA, che può essere anche solo parziale in difetto di esplicite limitazioni; né ha rilievo, a tal fine, il regime disciplinato dall’art. 1 d.m. n. 384/1997, di attuazione degli artt. 43-bis e 43-ter, DPR n. 602/1973, applicabile solo alla materia delle imposte dirette.”
La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi, avendo escluso la rimborsabilità del credito IVA ceduto solo in parte, ed è stata per questo cassata.
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