La FNC e il CNDCEC hanno fornito alcuni consigli per guidare l'estensore del bilancio verso una più congrua collocazione delle passività certe.
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti e il CNDCEC hanno pubblicato uno studio su un argomento molto dibattuto e che offre degli spunti di riflessione per guidare l’estensore del bilancio verso una più congrua collocazione di quelle che, non essendo considerate passività certe, devono essere, nelle loro differenti gradazioni, richiamate in bilancio mediante l’apposizione in un fondo rischi, piuttosto che in nota integrativa.
L’analisi della FNC si apre con una premessa dove si approfondisce l’art. 2423, secondo comma, che in tema di “chiarezza”, “veridicità” e “correttezza”, in alcune circostanze ci pone di fronte alla necessità di valutare determinate poste di bilancio a cui si correla un “rischio”, ad esempio, crediti di difficile esigibilità, o più semplicemente una “garanzia”, reale e non, ad esempio un bene immobile gravato da ipoteca, che potrebbe tramutarsi in rischio concreto, ad esempio, l’escussione dell’immobile.
Ma vediamo nel dettaglio che indicazioni fornisce l’analisi pubblicata dai commercialisti.
Le passività potenziali: valutazione e iscrizione in bilancio
Come abbiamo appena accennato, nella prima parte dello studio effettuato dai commercialisti in tema di giusta collocazione delle passività certe, la FNC e il CNDCEC dedicano spazio ad una premessa che approfondisce l’art. 2423 del codice civile.
L’attenzione è stata concentrata in particolare modo sulla differenza tra passività “probabile”, iscrivibile in un fondo rischi, e passività “possibile” da richiamare in nota integrativa, o passività “remota”, che non richiede alcuna informativa di bilancio. Il tutto al fine di stabilire in quale circostanza il rischio, riconducibile anche ad una garanzia che è fatta valere, debba essere tradotto in una passività “probabile”, “possibile” o “remota”.
Lo studio analizza poi i valori oggettivi, soggettivi, le stime e le congetture, per poi passare ad una riflessione sulle passività potenziali nel processo valutativo sia nei principi contabili nazionali che in quelli internazionali. Un focus è poi riservato alle passività potenziali e il loro stanziamento nel fondo rischi.
Infine nelle conclusioni si riflette sulla principale difficoltà che è sicuramente quella di stabilire se si è in presenza di un’”incertezza misurabile”, passività probabile, rispetto un’“incertezza non misurabile”, passività possibile o remota.
L’eventualità del rischio futuro riconducibile ad un’obbligazione passata richiede l’iscrizione in un fondo ad esso dedicato, poiché classificabile come passività probabile.
Passività possibile e probabile danno futuro: l’inserimento in bilancio
Nell’ipotesi di passività possibile, riconducibile a situazioni esistenti alla data di bilancio, per le quali non è affatto possibile determinare con ragionevole certezza il danno futuro, è sufficiente un richiamo tra le note di bilancio, nello specifico in nota integrativa. L’ultima categoria, rappresentata dalle passività remota non richiede alcun tipo di informativa.
Del resto, le indicazioni fornite dai principi contabili nazionali ed internazionali sono chiare nel richiedere la costituzione di un fondo rischi, per eventi determinabili, e individuare il rimando all’informativa nelle note di bilancio, per eventi non determinabili nell’an e nel quantum.
Per ulteriori informazioni potete consultare l’analisi della FNC e del CNDCEC allegata di seguito.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: FNC e CNDCEC, passività potenziali: valutazione e iscrizione bilancio