Contratto di lavoro, nuove regole sul periodo di prova, la cui durata dovrà essere comunicata al lavoratore e non superare determinati limiti. Le novità operative dal 13 agosto 2022 con l'entrata in vigore del Decreto Trasparenza.
Contratto di lavoro, più trasparenza anche per il periodo di prova.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 104/2022, dal 13 agosto sono cambiate anche le regole in materia di periodo di prova previsto nella maggior parte dei contratti di lavoro.
In chiaro durata e regole specifiche in caso di lavoro a tempo determinato. Novità anche in caso di eventi che comportano un’interruzione dell’attività lavorativa, come malattia, infortunio o maternità e paternità.
Facciamo quindi il punto di cosa cambia per lavoratori e aziende.
Contratto di lavoro, come cambia il periodo di prova? Durata, regole e novità
Il periodo di prova entra tra gli elementi che il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare ai propri dipendenti e collaboratori.
Questa una delle novità previste dal Decreto Trasparenza che, nel dettaglio, impone di comunicare la durata della prova prevista, ma non solo.
Tra le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, l’articolo 7 del decreto legislativo n 104/2022 indica per l’appunto le regole specifiche previste in materia di periodo di prova, nel corso del quale ambedue le parti del contratto di lavoro possono valutare le condizioni lavorative e, se non idonee alle proprie esigenze, recedere dal rapporto senza preavviso.
Cosa cambia per lavoratori e aziende?
Le novità previste dal Decreto Trasparenza consolidano alcuni orientamenti già previsti nell’ambito della contrattazione collettiva.
Tra queste la durata: il periodo di prova non può superare i sei mesi, fatta salva la possibilità per i singolo CCNL di prevedere periodi più brevi.
Contratto di lavoro a tempo determinato: periodo di prova con durata proporzionale
Regole specifiche anche nell’ambito della prova per i contratti a tempo determinato: la durata dovrà essere stabilita in misura proporzionale rispetto alla durata del contratto, alle mansioni da svolgere e in relazione alla natura dell’impiego.
In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per le stesse mansioni non sarà possibile prevede un nuovo periodo di prova.
Contratto di lavoro, periodo di prova con proroga in caso di eventi che sospendono l’attività
Il Decreto Trasparenza prevede regole chiare anche in merito alla rilevanza ai fini del periodo di prova delle assenze dal lavoro.
In particolare, in caso di eventi come malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova previsto dal contratto di lavoro sarà soggetto ad automatica proroga.
La durata sarà quindi prolungata in maniera corrispondente alla durata dell’assenza (ad esempio, per i cinque mesi previsti dal congedo di maternità obbligatorio).
Dopo il periodo di prova richiesta di un contratto di lavoro più stabile
Indicazioni specifiche anche in merito al termine del periodo di prova.
Secondo quanto previsto dall’articolo 10 del decreto n. 104, il lavoratore con almeno sei mesi di anzianità presso lo stesso datore di lavoro o committente, una volta completata la prova, può richiedere che gli venga applicato un contratto di lavoro con condizioni più “prevedibili, sicure e stabili”.
Una volta concluso il periodo di prova il dipendente o collaboratore potrà quindi richiedere che gli venga applicato un contratto con condizioni migliori. La scelta spetta al datore di lavoro, e in caso di risposta negativa sarà possibile ripresentare richiesta dopo almeno sei mesi.
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