Con il Pronto Ordini n. 122 del 30 maggio 2022 il CNDCEC specifica che il lavoro dipendente svolto da un tirocinante in un'azienda è riconosciuto come tirocinio professionalizzante, nel caso in cui il dominus sia dipendente della stessa azienda. Il regolamento dei tirocini, infatti, non limita lo svolgimento allo studio del professionista, ma è sufficiente che il tirocinante sia sotto la supervisione dell'affidatario.
Commercialisti, il lavoro in un’azienda in cui è dipendente anche il dominus è valido ai fini del riconoscimento del tirocinio.
Il lavoro dell’aspirante praticante che dichiara di essere dipendente in una S.P.A. è utile allo svolgimento del tirocinio nel caso in cui il dominus sia dipendente della stessa società.
A chiarirlo è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con il Pronto Ordini n. 122 del 30 maggio 2022.
Il tirocinio è compatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative da parte del tirocinante purché venga rispettato il requisito delle 20 ore settimanali previsto.
Inoltre, il regolamento non limita lo svolgimento del tirocinio alla presenza nello studio del professionista, basta che sia svolto sotto la supervisione dell’affidatario.
Commercialisti: il lavoro nell’azienda del dominus è riconosciuto per il tirocinio
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il pronto ordini n. 122/2022, chiarisce un quesito riguardante lo svolgimento del tirocinio per aspiranti commercialisti.
Il lavoro dipendente in una S.P.A. può essere riconosciuto come tirocinio nel caso in cui il dominus, il professionista presso cui viene svolto il praticantato, sia dipendente della stessa società.
La domanda arriva dall’Ordine dei dottori commercialisti di Savona.
Si chiede se possa essere accolta la richiesta di tirocinio per un aspirante tirocinante che svolge attività di lavoro dipendente a tempo pieno presso una S.P.A. e il cui dominus dichiara di lavorare presso la stessa società con un contratto di consulenza professionale.
In questo caso il praticante lo affiancherebbe nella sua attività.
Il CNDCEC sostiene che la decisione sui casi specifici deve essere presa dai singoli Ordini, ma nel documento fornisce alcune considerazioni generali da utilizzare come linee guida.
Commercialisti: lo svolgimento del tirocinio può avvenire anche nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente
Il Consiglio analizza in primo luogo la disciplina dei tirocini professionalizzanti, obbligatori per sostenere l’esame di abilitazione.
Come stabilito dall’articolo 1 del DM n. 143/2009, il tirocinio consiste nella collaborazione allo svolgimento delle attività relative alla professione per almeno 20 ore settimanali.
“Si svolge presso lo studio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.”
Nella domanda di iscrizione nel registro del tirocinio deve essere inclusa la dichiarazione, da parte del dominus, che attesti gli orari giornalieri di frequenza e quelli dello studio.
Lo studio professionale, dunque, è il luogo ordinario per lo svolgimento del tirocinio.
Considerando, però, l’eventualità inclusa nel DM n. 143/2009, cioè dello svolgimento sotto la supervisione diretta del professionista affidatario, il tirocinio non è limitato alla presenza del praticante nello studio.
Inoltre, il tirocinio è compatibile con l’esercizio di altre attività lavorative, purché venga rispettato il requisito delle 20 ore settimanali da svolgere nell’orario di apertura dello studio.
L’aspirante tirocinante deve dichiarare eventuali rapporti di lavoro in corso al momento della presentazione della domanda.
Pertanto, il CNDCEC ha ritenuto ammissibile la richiesta avanzata che prevedeva lo svolgimento del tirocinio presso un professionista che lavora come dipendente nella stessa azienda, regolarmente iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in possesso dei requisiti per svolgere la funzione di dominus.
Secondo l’informativa del Consiglio n. 23/2011, infatti, sono considerate valide ai fini del tirocinio le ore di lavoro dipendente svolte dal tirocinante presso lo stesso ente dove il dominus svolge la sua attività professionale.
L’acquisizione di conoscenze e competenze per lo svolgimento della professione può avvenire anche nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, collaborando allo svolgimento delle attività del dominus.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Commercialisti: il lavoro nell’azienda del dominus è riconosciuto per il tirocinio