5 per mille 2017: la circolare n. 5 dell'Agenzia delle Entrate illustra la nuova modalità di iscrizione, che sarà automatica e semplificata. Ecco le novità e le istruzioni.
5 per mille: dal 2017 la procedura per l’iscrizione agli elenchi degli enti beneficiari della ripartizione dell’Irpef sarà semplificata e automatica nel caso di iscrizione negli anni passati. Lo comunica l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5 del 31 marzo 2017.
La nuova modalità di iscrizione agli elenchi del 5 per mille è stata disposta dall’Agenzia delle Entrate in attuazione di quanto previsto dal DPCM 7 luglio 2016, nel quale è previsto che gli enti beneficiari che hanno effettuato la procedura d’iscrizione agli elenchi dei beneficiari nel precedente esercizio finanziario non sono tenuti a ripeterla, eccetto in specifici casi.
L’elenco degli iscritti al 5 per mille sarà aggiornato e reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 31 marzo di ciascun esercizio finanziario e gli enti beneficiari della ripartizione Irpef potranno correggere ed integrare i dati entro il 20 maggio. Resta obbligatoria la rettifica delle informazioni e l’invio della documentazione nel caso di modifica del rappresentante legale dell’ente nel corso del periodo d’imposta.
Di seguito la circolare n. 5 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 31 marzo 2017, e le novità sull’iscrizione al 5 per mille 2017.
5 per mille, iscrizione automatica dal 2017. La circolare dell’Agenzia delle Entrate
Gli enti che hanno presentato regolarmente domanda di iscrizione al riparto del 5 per mille nel 2016 non sono tenuti a ripetere la procedura e ad inviare nuovamente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Le novità, contenute nella circolare n. 5 del 31 marzo 2017 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, prevedono che:
“l’iscrizione al riparto del cinque per mille non ha più validità annuale, ma l’ente che abbia regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva, in presenza dei requisiti prescritti, accede al riparto del contributo anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione, senza dover ripetere né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva, salvo, relativamente a quest’ultimo adempimento, il caso in cui sia variato rispetto all’esercizio precedente il rappresentate legale dell’ente.”
L’iscrizione automatica e semplificata per gli enti ai fini della ripartizione del 5 per mille dell’Irpef avrà decorrenza già a partire dal 2017; ai fini dell’attribuzione del beneficio l’Agenzia delle Entrate prenderà in considerazione i requisiti accertati dalla precedente iscrizione anche negli esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata prodotta domanda.
Ecco di seguito la circolare n. 5 dell’Agenzia delle Entrate da scaricare.
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 5 del 31 maggio 2017
- Scarica la circolare n. 5 del 31 maggio 2017 con le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate agli elenchi dei beneficiari del 5 per mille Irpef 2017
5 per mille 2017: dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per variazione rappresentante legale
L’Agenzia delle Entrate specifica che in ogni caso resta obbligatorio trasmettere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di variazione del rappresentante legale dell’ente beneficiario del 5 per mille 2017.
In questo caso, ovvero in caso di variazioni avvenute nel corso dell’esercizio finanziario precedente, il nuovo rappresentante legale dell’ente dovrà trasmettere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la data della propria nomina, entro il 30 giugno 2017.
Resta ferma la possibilità di trasmettere la stessa dichiarazione sostitutiva entro il 2 ottobre 2017 (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2017 cade di sabato), con versamento della sanzione di 250 euro.
Per gli enti del volontariato, al fine di agevolare la predisposizione della
dichiarazione sostitutiva da parte del nuovo rappresentante legale, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile sul proprio sito web un apposito modello.
5 per mille 2017: prima iscrizione all’elenco
Gli enti di nuova costituzione non iscritti all’elenco del 5 per mille nel 2016 dovranno trasmettere domanda di iscrizione secondo specifiche scadenze indicate nella circolare n. 5 del 31 marzo 2017.
Gli enti del volontariato presentano all’Agenzia delle Entrate l’istanza telematica entro il giorno 8 maggio 2017 (termine prorogato in quanto il 7 maggio 2017 cade di domenica) e la successiva dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017.
Le associazioni sportive dilettantistiche presentano l’istanza telematica alla stessa Agenzia entro il giorno 8 maggio 2017 e la dichiarazione sostitutiva all’ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2017.
Resta ferma la possibilità di trasmettere la domanda di iscrizione e/o della relativa documentazione integrativa entro il 2 ottobre 2017 (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2017 cade di sabato) con versamento della sanzione di 250
L’Agenzia delle entrate procede alla pubblicazione degli elenchi dei nuovi iscritti nell’anno 2017, nei termini ordinari previsti dal DPCM 23 aprile 2010.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: 5 per mille, iscrizione automatica dal 2017. La circolare dell’Agenzia delle Entrate