Taglio del cuneo fiscale potenziato in arrivo per le lavoratrici e i lavoratori con una retribuzione fino a 35.000 euro: lievi aumenti a partire dalla busta paga di luglio. Come chiarito dall'INPS, la verifica dei requisiti è mensile ed eventuali arretrati o importi aggiuntivi possono compromettere il bonus
Sono in arrivo i primi stipendi con l’aumento legato al taglio del cuneo fiscale nella sua versione potenziata dalle novità del Decreto Lavoro: per le retribuzioni fino a 35.000 euro l’esonero contributivo arriva al 6 per cento, fino al 7 per cento spetta entro il limite dei 25.000 euro.
Come chiarito dall’INPS, il bonus si applica a partire dalla busta paga di luglio 2023, ma la verifica dei requisiti viene effettuata mese per mese. Con eventuali arretrati o importi aggiuntivi che portano all’incremento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e al superamento della soglia mensile, si perde il diritto al beneficio.
Taglio cuneo fiscale, verifica mensile dei requisiti: le istruzioni INPS
Diventa concreto, con gli stipendi in arrivo tra fine luglio e inizio, l’ulteriore taglio del cuneo fiscale previsto per la seconda parte dell’anno.
Sulla scia di quanto previsto dal Governo Draghi, l’attuale Esecutivo guidato da Meloni dal 1° gennaio di quest’anno ha messo in campo un esonero contributivo che riguarda la quota dovuta dai lavoratori e dalle lavoratrici dipendenti pari al 2 per cento per le retribuzioni fino a 35.000 euro e pari al 3 per cento per quelle fino a 25.000 euro.
Il bonus contributivo è stato potenziato, poi, con il Decreto Lavoro: per le buste paga da luglio a dicembre, esclusa la tredicesima, il valore dell’esonero è stato portato al 6 e al 7 per cento.
Dal punto di vista pratico, per il taglio del cuneo fiscale potenziato si applicano le stesse regole indicate dall’INPS a inizio anno.
In particolare, in attesa di ricevere gli stipendi in arrivo entro i primi giorni di agosto, è bene riepilogare una regola importante per verificare il diritto a ricevere i lievi aumenti legati all’incremento dell’esonero contributivo.
Semplificando si parla di una soglia di retribuzione per l’applicazione dei benefici di 25.000 euro e 35.000 euro ma, in linea con la formulazione della norma, la verifica dei requisiti riguarda la retribuzione mensile e, quindi, i limiti sono:
- 2.692 euro per il taglio fino al 2 per cento e poi fino al 6 per cento;
- 1.923 euro mensili per il taglio fino al 3 per cento e poi fino al 7 per cento.
Nella circolare numero 7 del 2023, l’INPS chiarisce:
“In altri termini, poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro”.
Taglio cuneo fiscale, arretrati e importi aggiuntivi che aumentano la soglia mensile compromettono il bonus
Le istruzioni sul calcolo della verifica dei requisiti sono stati indicati dall’INPS a inizio anno e, al netto di precisazioni successive da parte dell’Istituto e differenze, si applicano anche per il taglio del cuneo fiscale più generoso previsto per gli stipendi che riguardano il periodo luglio-dicembre.
Di seguito un riepilogo delle soglie mensili.
Retribuzione mensile | Valore del taglio del cuneo fiscale |
---|---|
Fino a 1.923 euro mensili | 3 per cento da gennaio a giugno 7 per cento da luglio a dicembre 2023 |
Fino a 2.692 euro mensili | 2 per cento da gennaio a giugno 6 per cento da luglio a dicembre 2023 |
Oltre i 2.692 euro mensili | Non si ha diritto al taglio del cuneo fiscale |
La verifica, quindi, deve essere effettuata mensilmente: “se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio”, si legge nella circolare numero 7 del 2023.
Nel panorama generale delle regole, poi, bisogna tener conto del fatto che i massimali mensili di riferimento, pari a 2.692 euro e a 1.923 euro devono essere essere maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Su questo punto va chiarito, però, un aspetto importante: alla tredicesima si applica l’esonero contributivo del 2 e del 3 per cento, senza la maggiorazione del 4 per cento prevista dal Decreto Lavoro.
La norma, infatti, specifica che l’ulteriore taglio del cuneo fiscale si applica “senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima”.
I benefici si applicano in maniera distinta dal resto della retribuzione, anche quando viene erogata mensilmente. In questo caso il taglio del cuneo fiscale si applica allo stipendio canonico tenendo conto delle cifre riportate in precedenza e alla tredicesima entro i seguenti limiti:
- 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro diviso 12);
- 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro diviso 12).
Al contrario tutti gli altri importi aggiuntivi che vanno a incrementare la soglia mensile di retribuzione rischiano di compromettere il bonus contributivo:
“Nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni.
Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile”.
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