L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione numero 132/E del 24 ottobre 2017 per chiarire il caso del super ed iper ammortamento per i beni acquistati in leasing entro il 2018.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di super ed iper ammortamento con la risoluzione numero 132/E del 24 ottobre 2017.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate si è soffermata, in particolare, sul caso dei beni acquistati in leasing entro il 2018.
A questo proposito ricordiamo che la Legge di Bilancio 2017 ha esteso il termine temporale entro cui effettuare gli investimenti che possono beneficiare sia del super ammortamento al 140 per cento che dell’iperammortamento al 250 per cento. In particolare, è possibile beneficiare della proroga dei termini previsti - scadenza del 31 dicembre 2017 - qualora entro la fine dell’anno l’ordine risulti accettato dal venditore e contemporaneamente sia stato versato almeno il 20% a titolo di acconto. La ratio è quella di consentire alle grandi imprese che effettuano cospicui investimenti di non perdere i potenziali benefici fiscali di questa misura a causa della necessità finanziaria di dilazionare il pagamento dovuto.
Ecco nel dettaglio cosa prevede la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 132/E del 24 ottobre 2017 in materia di super ed iper ammortamento per i beni acquistati in leasing.
Risoluzione Agenzia delle Entrate numero 132/E del 24 ottobre 2017:
- Risoluzione Agenzia delle Entrate numero 132/E del 24 ottobre 2017
- Super ed iperammortamento in caso di beni acquisiti in leasing - Ulteriori chiarimenti sull’effettuazione degli investimenti entro il 30 giugno e il 30 settembre 2018 - Articolo 1, commi 8 e 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
È possibile beneficiare di super ed iper ammortamento se si decide di acquistare il bene in leasing dopo il 31 dicembre 2017?
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in materia di super ammortamento al 140 per cento ed iperammortamento al 250 per cento interviene su un punto peculiare ovvero quello relativo alle modalità di acquisto.
All’amministrazione finanziaria sono pervenute molteplici richieste in ordine alla possibilità che il contribuente decida di modificare la modalità di acquisto del bene, passando dal trasferimento della proprietà all’acquisto in leasing.
In questo senso l’Agenzia delle Entrate ha dato opinione favorevole circa la possibilità di modificare la modalità di acquisto del bene e, contemporaneamente, non perdere i benefici fiscali previsti dal super e dall’iperammortamento.
Ciò anche nel rispetto del principio non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi. Si veda a questo proposito il paragrafo 5.3 della circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 4/E del 2017.
L’importante è che la modalità di acquisto originaria, il trasferimento di proprietà, rispetti le condizioni previste per beneficiare della proroga al 30 giugno 2018 per il super ammortamento ed al 30 settembre 2018 per l’iperammortamento ovvero:
- accettazione dell’ordine da parte del fornitore entro il 31 dicembre 2017;
- pagamento di un acconto almeno pari al 20% del dovuto.
L’Agenzia delle Entrate ha anche aperto alla possibilità che l’acconto versato possa essere imputato in quota maxi canone mediante compensazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Super e iper ammortamento per acquisti in leasing: ultime novità Agenzia delle Entrate