IRAP: spetta all’agente di commercio l’onere di dimostrare l’assenza di autonoma organizzazione

La Corte di Cassazione è tornata recentemente ad analizzare i presupposti per la sussistenza dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP: al contribuente la prova dell'assenza delle condizioni determinanti. Al centro del caso analizzato un agente di commercio

IRAP: spetta all'agente di commercio l'onere di dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione

Con l’Ordinanza n. 36478 del 2023 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dei presupposti per la sussistenza dell’autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettamento all’IRAP.

In particolare, in materia di IRAP, l’esercizio di attività di agente di commercio di cui all’art. 1, della legge n. 204 del 1995 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, con onere a carico del contribuente della prova dell’assenza delle condizioni dell’autonoma organizzazione.

In giudizio spetta al giudice di merito accertare in concreto la presenza dell’autonoma organizzazione, guardando alle effettive modalità di esercizio dell’attività o della professione.

IRAP e autonoma organizzazione: la Corte di Cassazione torna sul tema

La controversia prende le mosse dall’istanza di rimborso proposta da un contribuente che svolge attività di intermediario di commercio e che, sull’assunto di non avere autonoma organizzazione, richiedeva il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2009-2013. Avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle entrate il contribuente ha proposto ricorso, accolto dalla CTP.

Contro la sentenza dei giudici di prime cure l’Ufficio erariale ha proposto appello, affermando che il contribuente non avesse dato la prova - su di lui gravante - della mancanza di autonoma organizzazione, anche in considerazione dei beni elevati da lui usati e delle spese sostenute per i servizi necessari alla sua attività.

Sul punto dell’autonoma organizzazione, la CTR ha respinto le doglianze della Parte pubblica, sostenendone quindi la sussistenza.

Con apposito motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria ha dedotto falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, lamentando la violazione delle norme regolatrici i presupposti impositivi dell’IRAP, segnatamente perché è stato fatto riferimento al valore dei beni strumentali in rapporto all’interezza del fatturato, nonché le prestazioni di consulenza di società terze.

La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo fondato e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Il Collegio di legittimità torna a pronunciarsi in tema di assoggettamento a IRAP per i professionisti e, nel farlo, richiama la Sentenza a Sezioni Unite n. 9451 del 2016, a cui è seguita una lunga scia di decisioni conformi, secondo cui, “in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione, richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive”.

In altre parole il principio si sostanzia nel fatto che non sono ritenuti soggetti ad IRAP i contribuenti che (i) sono inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità o interesse, (ii) che utilizzano beni strumentali minimi non eccedenti l’id quod plerumque accidit e (iii) che si avvalgono di un solo lavoratore dipendente con mansioni di segreteria o con mansioni meramente esecutive.

Per quanto riguarda poi le conseguenze attinenti al valore dei beni strumentali e delle prestazioni di consulenza di società terze, la Corte di cassazione ha chiarito che si tratta certamente di aspetti costituenti indici-spia, ma che non assolvono l’indagine rigorosa cui è chiamato il giudice di merito il quale, secondo l’insegnamento della Corte riportato nella richiamata sentenza del 2016, non deve sottrarsi al dovere di accertare in concreto la presenza dell’autonoma organizzazione, guardando alle effettive modalità di esercizio dell’attività o della professione.

Proprio in materia di agenti ed intermediari di commercio, la Corte di legittimità è intervenuta affermando che, in tema di IRAP, l’esercizio di attività di agente di commercio di cui all’art. 1, della l.n. 204 del 1995 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto ove si tratti di attività non autonomamente organizzata, con onere a carico del contribuente, in caso di richiesta di rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, della prova dell’assenza delle condizioni dell’autonoma organizzazione.

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