Niente IRAP per il medico che si avvale di un audiometrista

Non ricorre il presupposto dell'autonoma organizzazione nel caso in cui un medico si avvalga dell'aiuto di terzi per l'acquisizione di dati diagnostici. L'IRAP non deve essere corrisposta. Lo precisa l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20859/2023

Niente IRAP per il medico che si avvale di un audiometrista

In tema di IRAP, non ricorre il presupposto dell’autonoma organizzazione laddove il contribuente, nello svolgimento dell’attività di medico, si avvalga dell’ausilio di terzi al solo fine di acquisire indispensabili e strumentali dati diagnostici.

Sono queste le precisazioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20859, pubblicata il 18 luglio 2023.

Niente IRAP per il medico che si avvale dell’ausilio di terzi: la sentenza della Cassazione

La vicenda ruota attorno al mancato riconoscimento di un rimborso dell’IRAP, versata da un medico convenzionato con il S.S.N. e con l’A.U.S.L., che esercitava anche la libera professione di medico del lavoro.

Sul presupposto che detta attività fosse esercitata con l’ausilio di beni strumentali «minimi ed indispensabili», avvalendosi della collaborazione di una sola impiegata, priva di qualifica specifica, deputata alla sola gestione dei pazienti, della clientela e della segreteria, il professionista presentava apposita istanza di rimborso dell’Irap corrisposta, assumendo l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Con provvedimento espresso l’Ufficio erariale rigettava l’istanza, rilevando che l’attività svolta da un altro collaboratore, tecnico audiometrista, rilevava ai fini dell’autonoma organizzazione integrando il presupposto impositivo dell’IRAP.

Il contribuente ha richiesto il rimborso dell’imposta per difetto del requisito dell’autonoma organizzazione e, a fronte del rifiuto dell’Agenzia delle entrate, ha proposto ricorso, accolto in sede di prime cure.

La C.t.p. accoglieva il ricorso sul presupposto che il tecnico audiometrista non fosse un collaboratore del ricorrente perché svolgeva un’attività meramente esecutiva, limitata alla messa a disposizione delle attrezzature necessarie per l’emissione di un tracciato audiometrico.

In ragione delle caratteristiche della prestazione riconducibile a quest’ultimo il giudice di prime cure escludeva il presupposto della «organizzazione di capitali e lavoro altrui».

La C.t.r., in riforma della sentenza di primo grado, riteneva che avesse valore dirimente la natura delle mansioni offerte dal collaboratore e che queste ultime non potessero considerarsi meramente esecutive perché non erano occasionali ma aventi natura professionale.

Inoltre erano state rese da un soggetto titolare di partita IVA, la cui attività concorreva con la professionalità del contribuente cui venivano sottoposti i tracciati audiometrici.

Il contribuente ha proposto ricorso in cassazione, lamentando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, DLgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Il ricorrente, in particolare, censura la sentenza impugnata per non aver svolto l’attività di accertamento volta a verificare, in concreto, se il contributo reso dal collaboratore eccedesse o meno la semplice agevolazione dell’attività del professionista, potendosi considerare come meramente esecutivo e per aver fatto ricorso a presunzioni ed automatismi privi di supporto logico.

Niente IRAP per il medico che si avvale di un audiometrista: focus sul concetto di autonoma organizzazione

I giudici della cassazione hanno ritenuto infondato il motivo di ricorso. Con riferimento al requisito dell’autonoma organizzazione, il Collegio di legittimità ha richiamato la posizione della Corte Costituzionale, che ha puntualizzato come l’imposta incida su un fatto economico diverso dal reddito, cioè su quel quid pluris aggiunto dalla struttura organizzativa alla attività professionale, tale da costituire un indice di capacità contributiva idonea a giustificare l’assoggettamento al tributo.

La Consulta ha esplicitato la nozione di autonoma organizzazione nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo riconoscendola, ai fini IRAP, quando il contribuente:

  • sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Il secondo requisito non sussiste qualora il contribuente, responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

In particolare, l’utilizzo, da parte di un medico del lavoro, della prestazione professionale di un audiometrista non integra, di per sé, i presupposti per l’applicazione dell’IRAP.

Infatti, l’elaborato, ottenuto a mezzo dell’attività del tecnico, per le sue caratteristiche intrinseche, non integra la prestazione professionale del contribuente, ma è strumentale solo all’acquisizione di un indispensabile dato diagnostico, per di più, del tutto usuale con riferimento alla specializzazione in medicina del lavoro.

La fattispecie in esame, pertanto, non si differenzia dal caso di utilizzo di beni strumentali indispensabili o di ausiliari con meri compiti esecutivi, caratterizzandosi, piuttosto, per la mera combinazione di detti due elementi, entrambi, in sé, irrilevanti.

Il ricorso del medico è stato quindi accolto con cassazione della sentenza impugnata.

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