ADI e SFL: il premio INAIL per la partecipazione ai PUC

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Definito il valore del premio INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei beneficiari di ADI e SFL impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC)

ADI e SFL: il premio INAIL per la partecipazione ai PUC

A quanto ammonta il premio unitario speciale dovuto dai titolari dei PUC per la copertura assicurativa dei beneficiari dell’assegno di inclusione (ADI) e del supporto per la formazione e il lavoro (SFL) che vi partecipano?

A definire i valori di riferimento è il decreto del Ministero del Lavoro che approva la relativa determina INAIL.

Comuni e altre amministrazioni pubbliche devono provvedere al pagamento di un premio per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali fissato, per il 2024, nella misura di 1,04 euro per singola giornata di attività prestata.

A questo va poi aggiunto l’addizionale ex Anmil pari all’1 per cento.

ADI e SFL: il premio INAIL per la partecipazione ai PUC

Il Ministero del Lavoro con il decreto n. 68 del 24 aprile, pubblicato ieri, ha approvato la determina INAIL che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in favore delle persone impegnate nei PUC, cioè i progetti utili alla collettività.

Si tratta nello specifico dei beneficiari dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Come previsto dal decreto lavoro, che disciplina le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, le persone che accedono ai sussidi sono tenute ad accedere a percorsi personalizzati di attivazione lavorativa o di inclusione attraverso l’apposita piattaforma SIISL.

Ebbene, nell’ambito di tali percorsi, può essere prevista anche la partecipazione ai PUC a titolarità dei Comuni o di altre Pubbliche Amministrazioni.

Rientrano tra gli assicurati anche le persone in condizione di povertà, come eventualmente individuate con appositi provvedimento del Ministero, che partecipano ai PUC su base volontaria, pur non ricevendo l’ADI o il SFL.

Il Ministero, con il decreto dello scorso 15 dicembre, ha previsto che i beneficiari di ADI o SFL impegnati nei PUC debbano essere assicurati presso l’INAIL. Si applicano pertanto gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti all’articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e dal DPR n. 1124/1965.

Pertanto, ai fini della copertura assicurativa di queste persone, è previsto da parte di comuni e delle altre amministrazioni pubbliche titolari del PUC il pagamento di un premio speciale unitario.

Qual è la misura del premio INAIL per la partecipazione ai PUC?

Il provvedimento del Ministero del lavoro, come detto, recepisce il contenuto della determina del Commissario straordinario dell’INAIL n. 73 del 26 marzo 2024.

Questa ha stabilito la misura del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie dei percettori di ADI e SFL impegnati nei progetti utili alla collettività a 1,04 euro per singola giornata di attività prestata.

A questa va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1 per cento prevista dall’articolo 181 del DPR n. 1124/1965.

Il premio, si legge nel decreto, viene aggiornato automaticamente e in modo proporzionale in base a eventuali variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

La copertura assicurativa INAIL deve essere attivata dai titolari dei PUC esclusivamente in modalità telematica utilizzando la piattaforma GEPI che funziona in interoperabilità con il SIISL.

L’attivazione deve avvenire entro il giorno precedente l’inizio dell’attività di ciascun partecipante. La cessazione dal progetto, invece, deve essere comunicata entro il giorno successivo alla fine della partecipazione.

Il numero di giornate di effettiva attività prestata dai partecipanti ai PUC deve essere comunicato, sempre tramite la piattaforma GEPI, entro il giorno 30 del mese successivo alla fine di ciascun trimestre.

Le denunce di infortunio e malattia professionale devono essere effettuate nei consueti termini e nelle modalità previste dagli articoli 53 e 54 del DPR n. 1124/1965.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale del decreto ministeriale.

Ministero del Lavoro - Decreto n. 68 del 24 aprile 2024
Approvazione Determina INAIL n. 73 del 26 marzo 2024 che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC), beneficiari dell’Assegno di Inclusione (AdI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1124/1965

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network