Lavoro sportivo: gli adempimenti obbligatori nel dilettantismo

Alessio Mauro - Associazioni

La riforma dello sport ha introdotto diverse novità per lavoratori e lavoratrici, professionisti e dilettanti. Dai Ministeri di Lavoro e Sport arriva la guida con definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori

Lavoro sportivo: gli adempimenti obbligatori nel dilettantismo

Quali sono i nuovi adempimenti obbligatori nel settore dilettantistico?

La riforma dello sport, in vigore dallo scorso luglio, ha introdotto una serie di novità per i committenti e per i lavoratori e le lavoratrici sia professionisti sia dilettanti.

Il Ministero del Lavoro e quello dello Sport hanno pubblicato una nuova guida che illustra i punti cardine della riforma, dalle tutele previste agli adempimenti obbligatori.

Vediamo di seguito gli obblighi per i committenti: dall’invio delle comunicazioni obbligatorie alla tenuta del LUL, il libro unico del lavoro.

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Lavoro sportivo: gli adempimenti obbligatori nel dilettantismo

I Ministeri di Lavoro e Sport hanno rilasciato la nuova guida operativa che riassume in breve i punti cardine della riforma dello sport.

Il documento è stato pensato per accompagnare tutti coloro che operano nel settore nell’applicazione delle nuove norme previste dalla legge n. 36/2021 e del successivo decreto correttivo pubblicato a settembre 2023.

La riforma è in vigore da luglio dello scorso anno e ha introdotto una serie di norme sia per il dilettantismo che per il professionismo.

Per quanto riguarda in particolare lavoratori e lavoratrici sportivi dilettanti, i committenti sono tenuti a rispettare una serie di adempimenti.

In primo luogo, vige l’obbligo di trasmissione della comunicazione obbligatoria.

A dover inviare la comunicazione Unilav-sport sono:

  • associazioni;
  • società;
  • Federazione sportiva nazionale;
  • disciplina sportiva associata;
  • enti di promozione sportiva;
  • associazioni benemerite (anche paralimpiche);
  • Coni, Cip e società Sport e Salute Spa.

La comunicazione deve essere trasmessa attraverso il portale del Ministero del Lavoro oppure tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Come indicato nel documento, la differenza rispetto al tradizionale modello Unilav, è che quest’ultimo viene inviato prima dell’avvio del rapporto di lavoro.

Per il settore sportivo dilettantistico, invece, il modello va inviato entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di collaborazione.

Nel caso dei direttori di gara, le comunicazioni obbligatorie possono essere inviate cumulativamente per non più di 30 prestazioni entro il termine del trentesimo giorno successivo dalla scadenza di ogni trimestre.

Lavoro sportivo dilettantistico: la tenuta del libro unico del lavoro

La riforma dello sport ha introdotto per i rapporti di lavoro subordinato ma anche per le collaborazioni coordinate e continuative l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL).

La responsabilità dell’adempimento è in capo al datore di lavoro o agli intermediari abilitati.

Solo per quanto riguarda i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lavoro sportivo co.co.co.), i committenti possono adempiere all’obbligo di tenuta del LUL in via telematica, utilizzando l’apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

L’iscrizione può avvenire in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento. I relativi compensi, però, possono essere erogati in anticipo.

Nel caso in cui non venissero rispettati i tempi per la comunicazione, è prevista una sanzione che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Si ricorda che l’Ispettorato del Lavoro con circolare n. 1 pubblicata lo scorso gennaio ha rinviato a data da destinarsi il termine di iscrizione delle co.co.co. relative al 2023, precedentemente fissato al 30 gennaio.

Questo a causa del ritardo nell’adozione del DPCM che definisce le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari per l’invio del libro unico tramite il RASD.

Il decreto, infatti, doveva essere emanato entro il 31 dicembre 2023 ma non è ancora disponibile, il che di fatto rende impossibile adempiere all’obbligo inizialmente previsto per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative.

Da ultimo si evidenzia che al di sotto dei 15.000 euro non c’è obbligo di emissione del prospetto di paga. resta però obbligatoria l’iscrizione al LUL.

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