Lavoratori marittimi: le istruzioni INPS per il calcolo dell’indennità di malattia 2024

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

L'indennità giornaliera di malattia lavoratori marittimi per il 2024 è pari al 60 per cento della retribuzione. Lo ha precisato l'INPS nel riepilogare gli interventi della Legge di Bilancio 2024 che ha modificato le modalità di calcolo e l'ammontare dell'importo spettante

Lavoratori marittimi: le istruzioni INPS per il calcolo dell'indennità di malattia 2024

Dall’INPS arrivano le istruzioni operative per il nuovo calcolo delle indennità di malattia per i lavoratori e le lavoratrici marittime.

La Legge di Bilancio 2024, infatti, ha introdotto alcune novità, modificando la misura e la retribuzione di riferimento per la base di calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare.

Nello specifico, per gli eventi di malattia a partire dal 1° gennaio 2024, l’indennità giornaliera è pari al 60 per cento della retribuzione e non più al 75 per cento.

Lavoratori marittimi: le istruzioni INPS per il calcolo dell’indennità di malattia 2024

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto diverse novità per quanto riguarda l’indennità di malattia per i lavoratori e le lavoratrici marittime.

Nello specifico, l’articolo 1, comma 156, della legge n. 213/2023 va a modificare gli articoli 6 e 10 del regio decreto legge n. 1918 del 1937, introducendo modifiche alla misura e alla retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità di malattia spettanti ai lavoratori marittimi.

Le prime indicazioni operative a riguardo sono state fornite dall’INPS tramite il messaggio n. 157, pubblicato sul sito il 12 gennaio.

L’Istituto ricorda che la tutela della malattia per i lavoratori marittimi prevede una serie di prestazioni diverse:

  • l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare, le quali finora sono state indennizzate in misura pari al 75 per cento del salario effettivamente percepito dall’assicurato nei 30 giorni precedenti lo sbarco;
  • l’indennità per inabilità temporanea da malattia in continuità di rapporto di lavoro, che finora è stata corrisposta nella misura del 50 per cento (per i primi 20 giorni) e del 66,66 per cento (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia;
  • la temporanea inidoneità all’imbarco per malattia conseguente a un periodo di inabilità per malattia o infortunio precedentemente indennizzato. La retribuzione di riferimento per il calcolo è la stessa utilizzata come base di calcolo per l’evento di malattia presupposto, considerando però le sole voci della retribuzione ordinaria.

Dopo aver riepilogato il quadro normativo generale, l’INPS ha illustrato le conseguenze delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.

Lavoratori marittimi: dal 1° gennaio 2024 si riduce l’indennità di malattia

Come detto, la Manovra del 2024 ha modificato la misura e la retribuzione di riferimento per la base di calcolo delle indennità elencate al primo dei punti precedenti, cioè l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare.

Nello specifico si prevede una riduzione dell’indennità giornaliera, che per gli eventi di malattia a partire dal 1° gennaio 2024 è pari al 60 per cento della retribuzione (e non più al 75 per cento).

Per quanto riguarda la base di calcolo, poi, l’indennità è determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento. Nel caso in cui la malattia si sia verificata nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera va calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

L’Istituto specifica che, poiché la modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2024 e il servizio web di trasmissione dei flussi retributivi è in coso di aggiornamento, le indennità di inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare saranno determinate in via provvisoria sulla base dell’ultima retribuzione teorica UNIEMENS disponibile per lo specifico rapporto di lavoro.

In questo modo si garantisce la continuità nel riconoscimento delle tutele di malattia in favore dei lavoratori marittimi.

In caso di ritardo nell’invio dei flussi, la liquidazione provvisoria delle prestazioni sarà eseguita sulla base dei minimi salariali previsti. Una successiva circolare INPS fornirà ulteriori dettagli.

INPS - Messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Indennità di malattia lavoratori marittimi. Modifiche alla misura e alla retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione. Prime istruzioni operative

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