Ecobonus e sismabonus: codici tributo e istruzioni compensazione del credito ceduto

Ecobonus e sismabonus: sono stati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate i codici tributo per l'uso in compensazione con modello F24 del credito ceduto. Ecco le istruzioni nella risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018.

Ecobonus e sismabonus: codici tributo e istruzioni compensazione del credito ceduto

Il credito ceduto dell’ecobonus e del sismabonus dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione utilizzando il modello F24.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E pubblicata il 25 luglio 2018, ha messo a disposizione i codici tributo da inserire nel modello F24 e le relative istruzioni di compilazione.

Dopo le ulteriori indicazioni sulla cessione del credito relativo alle detrazioni riconosciute per lavori di risparmio energetico e per l’adozione di misure antisismiche, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25 luglio 2018 completa il quadro delle regole necessarie per utilizzare il credito ceduto in relazione agli interventi effettuati nelle parti comuni di condomini.

Così come previsto per i beneficiari della detrazione, il credito ceduto potrà essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 in cinque quote (sismabonus) e in dieci quote (ecobonus).

Ecobonus e sismabonus: codici tributo F24 e istruzioni compensazione del credito ceduto

I crediti d’imposta ceduti corrispondenti alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e per l’adozione di misure antisismiche effettuati nelle parti comuni degli edifici condominiali potranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione con modello F24.

Così come riportato nella risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018, che di seguito si allega, anche il credito del sismabonus e dell’ecobonus sarà ripartito in rispettivamente cinque e dieci rate, secondo le regole disposte con provvedimento del 28 agosto 2017.

Nel modello F24 da inviare in modalità telematica per l’utilizzo in compensazione del credito ceduto bisognerà indicare i seguenti codici tributo:

  • “6890” denominato “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”;
  • “6891” denominato “SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 16, comma 1-quinquies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”.
Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta ceduti corrispondenti alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS) e relativi all’adozione di misure antisismiche (SISMABONUS), effettuati sulle parti comuni degli edifici

Compensazione credito ecobonus e sismabonus: come compilare il modello F24

Per la compensazione del credito d’imposta ceduto, i codici tributo 6890 per l’ecobonus e 6891 per il sismabonus dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Sarà possibile usare in compensazione i crediti ceduti risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dagli amministratori di condominio o dai condomini incaricati per i quali risulti accettata la cessione del credito da parte del cessionario.

In merito alle istruzioni per la compilazione del modello F24, l’Agenzia delle Entrate spiega che nel campo anno di riferimento bisognerà indicare l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale di credito ceduto, nel formato “AAAA”.

Ad esempio, per le spese sostenute nel 2017, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2018”.

Per quanto riguarda, invece, la quota del credito che non è stata utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità, è ammesso l’utilizzo negli anni successivi e nel modello F24 bisognerà indicare come anno di riferimento quello originario in cui ne è ammesso l’utilizzo.

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