Decreto Coesione: testo e novità in Gazzetta Ufficiale

Francesco Oliva - Fisco

Il testo del Decreto Coesione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: le novità in materia di lavoro e non solo

Decreto Coesione: testo e novità in Gazzetta Ufficiale

Negli ultimi giorni si è discusso molto dei diversi provvedimenti che il Governo Meloni ha portato il 30 aprile in Consiglio dei Ministri.

Sembra però esserci un po’ di confusione generale su quali e quanti decreti sono stati approvati e, soprattutto, sul relativo contenuto.

Cerchiamo quindi di fare chiarezza.

In campo al momento ci sono tre decreti di natura diversa:

  • il decreto coesione che contiene un pacchetto di novità sul fronte lavoro e impresa che è stato denominato anche “primo maggio”;
  • il decreto di attuazione della riforma fiscale su IRPEF e IRES;
  • il decreto interministeriale che dovrà attuare le novità della riforma approvate a fine anno scorso sulla superdeduzione legata alle assunzioni.

I primi due sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 aprile e il decreto Coesione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio.

Il terzo dovrà arrivare dai ministeri ed era atteso per lo scorso 30 gennaio.

Conferenza stampa del Consiglio dei Ministri con la presentazione del Decreto Coesione o Decreto Primo Maggio:

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Decreto coesione: ecco le novità del testo ufficiale

Il primo provvedimento di cui si parla è il Decreto Coesione, anche denominato giornalisticamente “Decreto Primo Maggio”. Il testo del DL n. 60/2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio.

Il Decreto Coesione contiene una serie di misure:

  • Bonus per l’autoimprenditorialità, ovvero una serie di incentivi e contributi a fondo perduto distinti per area geografica, in particolare:
    • Voucher da 30.000 euro destinato ad imprese, lavoratori autonomi e professionisti del Centro Nord Italia under 35 per l’avvio di attività in forma individuale o collettiva (40.000 per acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici, sostenibili). Ai voucher si affiancano i contributi a fondo perduto pari al 65% di una spesa fino a 120.000 euro; contributo che scende al 60% per spese oltre i 120.000 euro e fino ad un massimo di 200.000 euro;
    • Resto al Sud 2.0 destinato ad imprese, lavoratori autonomi e professionisti del Sud Italia under 35 per l’avvio di attività in forma individuale e collettiva. In questo caso gli incentivi sono garantiti da voucher dal valore di 40.000 euro, che salgono a 50.000 euro nel caso di beni digitali o destinati al risparmio energetico. Anche per gli aspiranti imprenditori e professionisti del Sud sono previsti contributi a fondo perduto pari al 75% per spese fino a 120.000 euro e pari al 70% per spese comprese tra 120.000 e 200.000 euro.
    • esonero contributivo per gli under 35 che avviano un’attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Potranno beneficare di uno sgravio contributivo totale fino a 800 euro mensili per 3 anni per i dipendenti con meno di 35 anni assunti.
  • Bonus da 500 euro mensili per le assunzioni stabili di giovani - Nel Decreto Coesione viene introdotta una decontribuzione da 6.000 euro all’anno (500 euro mensili) per le assunzioni stabili di giovani a tempo indeterminato, tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, e il con esonero totale dal versamento dei contributi INPS nel limite degli importi di cui sopra. Non rientrano nell’agevolazione i premi INAIL.
  • Bonus da 650 euro mensili per le assunzioni stabili di donne - Per le lavoratrici assunte tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025 si introduce un bonus pari a 650 euro mensili per massimo 2 anni e che vede l’esonero dei contributi previdenziali (ma non dei premi INAIL).
  • Bonus ZES del Mezzogiorno - Si introduce anche un bonus sulle assunzioni nel Sud Italia. Il bonus è pari a 650 euro mensili per massimo 2 anni.

Decreto di attuazione della riforma fiscale su IRPEF e IRES

Meno ricco appare il menù del secondo decreto governativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile, ovvero il decreto di attuazione della riforma fiscale su IRPEF e IRES.

Qui il provvedimento maggiormente atteso è il cd bonus tredicesima o bonus befana.

La misura consisterebbe in un bonus da 100 euro che verrebbe erogata dopo l’Epifania, motivo per cui questa integrazione della busta paga è stata giornalisticamente definita come bonus befana.

Destinataria sarebbero le famiglie con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro e almeno un figlio a carico.

Altro contenuto importante ed atteso del decreto di attuazione della riforma fiscale su IRPEF e IRES sarebbe quello sulla revisione dei redditi di lavoro autonomo e di impresa.

Per i professionisti, in particolare, l’attesa si concentra su due punti:

Sembra rinviata, per ora, la modifica sui premi di produttività che, ad ogni modo, dovrebbero vedere un nuovo aumento dell’aliquota fiscale nel 2025.

Il decreto interministeriale di attuazione della norma sul cd superbonus lavoro

Il terzo decreto atteso, infine, è un decreto interministeriale attuativo scaduto lo scorso 30 gennaio 2024 e che consentirà di sbloccare il più importante bonus assunzioni 2024.

Il provvedimento dovrà, in particolare, attuare quanto previsto dall’articolo 4, comma 6 del decreto legislativo numero 216/2023 in materia di “determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto”.

Semplificando: il Governo lo scorso anno ha introdotto una extra deduzione del 120 o 130 per cento sul costo del lavoro delle imprese che incrementano il personale assunto. La norma non è ancora operativa e questo decreto la renderà tale.

La super deduzione diventerà, quindi, una maxi deduzione in caso di assunzioni che riguardano una delle categorie indicate nell’Allegato 1 del decreto IRPEF, in sintesi:

  • lavoratrici e lavoratori molto svantaggiati;
  • persone con disabilità o che rientrano in categorie svantaggiate;
  • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli minori o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in determinati territori;
  • donne vittime di violenza;
  • lavoratori o lavoratrici con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • ex percettori del reddito di cittadinanza senza i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.

In questi casi il costo riferibile all’incremento occupazionale in relazione alle singole nuove assunzioni, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale, deve essere moltiplicato per i coefficienti che i Ministeri competenti stabiliranno tramite l’apposito decreto attuativo.

Calcolo del costo riferibile all’incremento occupazionale
Minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (Art. 4, comma 3 del decreto legislativo numero 216 del 2023)

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