Bollo tardivo su fattura elettronica: sanzioni e interessi saranno comunicati dall’Ade

Francesco Oliva - Imposte

Decreto fiscale 2020: nel testo definitivo ed ufficiale del provvedimento spunta la norma sul calcolo automatico di interessi e sanzioni su omesso o tardivo versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, ecco tutte le novità.

Bollo tardivo su fattura elettronica: sanzioni e interessi saranno comunicati dall'Ade

Decreto fiscale 2020 collegato alla Legge di Bilancio: novità in arrivo anche per l’imposta di bollo sulla fattura elettronica.

Infatti, nel caso in cui un contribuente obbligato dovesse ritardare nel pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse, allora sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate a comunicare sanzioni ed interessi dovuti.

A questo proposito, si ricorda che la normativa vigente prevede che il mancato pagamento dell’imposta di bollo comporti l’irrogazione di sanzioni amministrative pari da 1 a 5 volte l’imposta evasa per ogni fattura irregolare. Il riferimento normativo in questo caso è l’articolo 25 del d.p.r. 642/1972.

La novità è contenuta nell’articolo 17 del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Vediamo insieme cosa cambia.

Decreto fiscale 2020: testo ufficiale e definitivo in formato .pdf del decreto legge 124/2019 collegato alla Legge di Bilancio 2020
Gazzetta Ufficiale numero 252/2019: pubblicato il decreto legge numero 124/2019

Decreto fiscale 2020, novità anche sull’imposta di bollo su fatture elettroniche: in caso di ritardo nel pagamento sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate a comunicare sanzioni ed interessi

Come si legge dalla relazione illustrativa al testo di decreto fiscale 2020, la nuova norma introduce una importante novità.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’amministrazione finanziaria comunicherà al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate provvederà all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.

Sanzioni imposta di bollo su fatture elettroniche comunicate direttamente dall’Agenzia delle Entrate: ecco il testo dell’articolo 18 della bozza di decreto fiscale 2020

La novità di cui sopra è prevista dalla bozza di testo dell’articolo 17 del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore dal 27 ottobre 2019, salvo che per alcune norme che entreranno in vigore dal 2020, come quelle sui nuovi limiti ai contanti ovvero sulle sanzioni per il mancato utilizzo dei pos.

Ecco il testo integrale della norma in oggetto:

1. All’articolo 12-novies del DL 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.”;

b) nel quarto periodo: le parole “di cui al primo periodo” sono sostituite dalle seguenti “di cui al presente articolo” e le parole “salvo quanto previsto dal terzo periodo” sono soppresse”.

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