Saldo IVA 2023 in scadenza: rinvio a luglio senza ulteriori maggiorazioni per chi accede al concordato

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione IVA

Saldo IVA 2023 in scadenza il 18 marzo 2024. La proroga delle imposte sui redditi per chi accede al concordato preventivo biennale consentirà di versare le somme dovute entro il 31 luglio senza l'applicazione dell'interesse di differimento dello 0,40 per cento. Questo quanto emerge dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 13/2024, ma si attendono chiarimenti

Saldo IVA 2023 in scadenza: rinvio a luglio senza ulteriori maggiorazioni per chi accede al concordato

Saldo IVA 2023 in scadenza il 18 marzo 2024 o, come di consueto, entro i termini di versamento delle imposte sui redditi.

L’appuntamento di metà marzo con il pagamento dell’imposta emersa dalla dichiarazione IVA 2024 fa i conti con le novità previste nell’ambito della riforma fiscale e, in particolare, con le nuove scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi alla luce dell’avvio del concordato preventivo biennale.

L’articolo 37 del decreto legislativo n. 13/2024 prevede la proroga al 31 luglio delle imposte emerse dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

Anche il saldo IVA dovrebbe quindi rientrare tra le imposte prorogate a fine luglio, senza l’applicazione dell’ulteriore interesse di differimento dello 0,40 per cento, ma esclusivamente della maggiorazione per ciascun mese o frazione di mese successiva alla scadenza del 18 marzo.

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Saldo IVA 2023 in scadenza: rinvio a luglio senza ulteriori maggiorazioni per chi accede al concordato

Sulle modalità di versamento del saldo IVA 2023 si resta in attesa di chiarimenti specifici da parte dell’Agenzia delle Entrate.

A sollecitarli sono stati l’Associazione Nazionale dei Commercialisti e Confimi Industria, con il comunicato stampa del 20 febbraio che evidenzia proprio la necessità di fare luce sugli impatti previsti per i titolari di partita IVA che potranno accedere al concordato preventivo biennale.

Dal punto di vista operativo, si ricorda che il saldo IVA può essere versato:

  • in un’unica soluzione entro lunedì 18 marzo 2024, oppure rateizzando l’importo fino al 16 dicembre;
  • in unica soluzione entro i termini di versamento delle imposte sui redditi, con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivi al 18 marzo (anche mediante rateizzazione);
  • applicando l’ulteriore differimento ai trenta giorni successivi al termine di pagamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi, applicando al totale dovuto l’ulteriore interesse di differimento dello 0,40 per cento.

Alle regole generali si affiancano le misure specifiche previste in materia di imposte sui redditi per il 2024, alla luce dell’avvio del concordato preventivo biennale per le partite IVA.

Il decreto legislativo n. 13/2024, in vigore dal 22 febbraio, prevede all’articolo 37 che per i soggetti che applicano gli ISA, compresi i forfettari, le imposte in scadenza il 30 giugno 2024 sono prorogate al 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

Un rinvio che, per espressa previsione normativa, si applica non solo ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, ma anche alle somme dovute sulla base della dichiarazione IVA 2024.

Dalla lettura della norma sembrerebbe quindi ammessa la possibilità di “sfruttare” la scadenza lunga del 31 luglio per pagare il saldo IVA applicando esclusivamente la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile.

In attesa di chiarimenti sulla scadenza del saldo IVA 2023

I dubbi sulla possibilità di sfruttare il termine aggiuntivo del 31 luglio 2024 anche per il versamento del saldo IVA si legano alle regole specifiche previste per i contribuenti ai quali si rivolge il concordato preventivo biennale.

Sul fronte degli effetti in materia di imposta sul valore aggiunto, l’articolo 18 del decreto legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 febbraio prevede che:

“L’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.”

La “neutralità” del concordato sul fronte dell’IVA, guardando a quanto previsto dall’articolo 37 in materia di imposte sui redditi, sembra venir meno per quel che riguarda i versamenti dell’imposta emersa dalla dichiarazione annuale da presentare entro prossimo 30 aprile.

Un doppio binario sul quale si attendono in ogni caso chiarimenti specifici da parte dell’Agenzia delle Entrate, come richiesto da ANC e Confimi al Viceministro Leo, evidenziando nel comunicato stampa del 20 febbraio i dubbi degli operatori e il fatto che il differimento al 31 luglio appare:

“una generosa “stranezza” poco giustificabile per l’IVA (che non è interessata dal concordato), tanto più se si considera l’annunciato slittamento al 15 ottobre dei termini per l’adesione.”

Luci e ombre quindi, in attesa di indicazioni specifiche da parte del Fisco con il fine di consentire ai titolari di partita IVA di pianificare per tempo il proprio piano di pagamenti.

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