Nell’IVA la sostanza batte sempre la forma

Emiliano Marvulli - Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA 2024: in caso di mancata presentazione la legittimità dell'eventuale credito IVA maturato dal contribuente non è preclusa

Nell'IVA la sostanza batte sempre la forma

Il credito IVA deve essere riconosciuto se sono stati rispettati tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale.

Pertanto, se il contribuente dimostra in maniera incontrovertibile e in concreto che si tratta di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili, l’eventuale eccedenza d’imposta deve essere sempre riconosciuta dal giudice tributario.

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Credito IVA legittimamente utilizzabile anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA 2024

La controversia che analizziamo oggi è stata oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali, come la datata ma sempre significativa ordinanza numero 22331/2018 della Corte di Cassazione.

Il dissidio nasceva dalla notifica di una cartella di pagamento emessa a seguito di un controllo automatizzato ai fini IVA, con cui l’Agenzia delle entrate disconosceva il credito derivante dalla dichiarazione relativa al periodo precedente dell’anno sottoposto a controllo, per il quale non era stata presentata la dichiarazione IVA.

Il ricorso proposto dalla società è stato accolto dalla CTP e tale decisione è stata riformata in sede di appello, dove i giudici della CTR hanno affermato che, assenza della dichiarazione annuale, il credito avrebbe potuto essere recuperato dalla società solo attraverso la presentazione di una istanza di rimborso. In assenza anche di tale adempimento, il credito non poteva essere riconosciuto.

La società ha così impugnato la decisione della CTR, lamentando violazione dell’articolo 30, co. 2 del D.P.R. 633/1972 e dell’articolo 8 del D.P.R. 322/1998 nella parte in cui i giudici hanno ritenuto illegittime le compensazioni eseguite attraverso l’utilizzo del credito relativo all’anno precedente.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha deciso per la cassazione della sentenza e l’accoglimento del ricorso introduttivo con cui era stata annullata la cartella di pagamento.

Credito IVA in caso di mancata presentazione della dichiarazione: la posizione dei giudici della Corte di Cassazione

Nel caso in esame la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sulla legittimità del credito IVA, utilizzato per la compensazione o a rimborso, rinvenibile dal periodo d’imposta per il quale il contribuente ha omesso la presentazione della relativa dichiarazione IVA annuale.

Sul tema i giudici di legittimità confermano l’importante principio espresso con la Sentenza numero 17757/2016, affermato anche in pronunce successive e qui ribadito, secondo cui

la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili

In altre parole, i giudici di Piazza Cavour confermano il principio per cui la sostanza prevale sulla forma in tema di riconoscimento di un credito pur in assenza della relativa dichiarazione, sempreché il contribuente sia in grado di dimostrare l’esistenza di detto credito IVA e l’utilizzo entro il termine biennale dall’anno in cui lo stesso è sorto.

In tale ipotesi, quindi

la mera mancanza della dichiarazione non è valida ragione ostativa all’esercizio del diritto alla detrazione

Nel caso in esame i giudici di merito non si sono attenuti alla linea oramai consolidata tracciata dai giudici della Suprema Corte, in quanto hanno deciso per il mancato riconoscimento del credito nonostante la stessa Amministrazione finanziaria non avesse posto in dubbio la sua esistenza e fosse stato correttamente rispettato il termine di due anni per l’utilizzo di tale eccedenza di imposta.

Di qui la sentenza degli ermellini e l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

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