Malattia professionale: le istruzioni INAIL dopo la revisione delle tabelle per industria e agricoltura

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Arrivano le istruzioni INAIL per l'applicazione delle nuove tabelle delle malattie professionali per industria e agricoltura dopo la revisione. Si applicano a tutti gli eventi successivi al 19 novembre 2023. Caratteristiche generali e novità

Malattia professionale: le istruzioni INAIL dopo la revisione delle tabelle per industria e agricoltura

Dopo la revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, approvata con il decreto del Ministero del Lavoro dello scorso ottobre, arrivano anche le istruzioni INAIL che illustrano le principali caratteristiche e modifiche rispetto a quelle in vigore finora.

Il nuovo sistema si applica agli eventi denunciati a partire dal 19 novembre 2023.

Le nuove tabelle mantengono la struttura a tre colonne: “Malattie (ICD-10)”, “Lavorazioni” e “Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione”.

Malattia professionale: le istruzioni INAIL dopo la revisione delle tabelle per industria e agricoltura

L’INAIL con la circolare n. 7, pubblicata il 15 febbraio 2024, fornisce tutte le indicazioni in merito alle nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura alla luce della revisione approvata dal Ministero del Lavoro a da quello della Salute con il decreto interministeriale dello scorso 10 ottobre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2023.

Le nuove tabelle vanno a sostituire quelle in vigore in precedenza, approvate nel 2008. Nel documento, l’INAIL illustra le caratteristiche generali, le principali modifiche rispetto alle precedenti e l’efficacia nel tempo del nuovo regime tabellare.

Quest’ultimo si applica dagli eventi denunciati a partire dal 19 novembre 2023, data di entrata in vigore del decreto interministeriale con la revisione.

Come sottolineato dall’Istituto, per i casi che rientrano nel sistema precedente ma non nel nuovo (per tipologia della malattia o della lavorazione o per differente periodo massimo di indennizzabilità) e per i quali già presentata la richiesta di riconoscimento, tuttora in corso di istruttoria, si continua ad applicare la normativa in vigore al momento della presentazione della domanda.

Per i casi che, al contrario, non rientravano nel precedente sistema tabellare e sono invece previsti nel nuovo e per i quali è già stata presentata la domanda sarà possibile procedere nei modi seguenti:

  • per i casi in istruttoria per il riconoscimento della malattia, per i quali non è stato emesso alcun provvedimento, dovranno essere applicate le nuove tabelle;
  • per i casi di opposizione ex articolo 104 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ancora in istruttoria dovranno essere applicate le nuove tabelle;
  • per i casi relativamente ai quali pende contenzioso giudiziario, le Avvocature territoriali valuteranno, in relazione allo stato del giudizio, l’opportunità di sollecitare il riesame della fattispecie alla luce delle nuove tabelle e degli elementi di prova acquisiti al giudizio al fine dell’adozione di un provvedimento di riconoscimento della patologia da adottarsi in sede di autotutela;
  • per i casi definiti con sentenza di rigetto passata in giudicato o prescritti non potrà essere effettuato alcun riesame.

Non ci sono modifiche infine per quanto riguarda i casi in istruttoria per revisione, ricaduta e le richieste di cure termali, ausili e protesi, che non riguardano l’accertamento della malattia già riconosciuta.

Tabelle malattie professionali industria e agricoltura: resta la divisione in 3 colonne

Le nuove tabelle sono riportate in allegato al decreto interministeriale del 10 ottobre 2023 e disponibili di seguito.

INAIL - Circolare n. 7 del 15 febbraio 2024 - Allegato 1
Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura - Decreto interministeriale del 10 ottobre 2023- Gazzetta ufficiale n. 270/2023.

Come indicato nella circolare dell’INAIL, le nove tabelle mantengono la struttura a 3 colonne. Per poter essere classificata come tabellata, la malattia deve rispettare contemporaneamente i contenuti di queste 3 colonne:

  • Colonna Malattia: qui sono elencate le malattie raggruppate per agente causale e identificate dal codice ICD-10 (“International statistical classification of diseases and related health problems 10th Revision”);
  • Colonna Lavorazioni: qui è indicata la locuzione “lavorazioni che espongono all’azione di…” oppure la specifica lavorazione;
  • Colonna Periodo: qui viene specificato il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

Pertanto, per il riconoscimento della malattia professionale tabellata devono essere accertate contemporaneamente:

  • l’esistenza della patologia come indicata;
  • l’adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella;
  • la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.

L’INAIL potrà determinare che l’origine della malattia non derivi dalla professione solo ed esclusivamente dimostrando una o più delle seguenti condizioni:

  • l’assenza o la non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella;
  • che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata;
  • che il lavoratore non sia stato esposto concretamente all’azione dell’agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata;
  • che la patologia sia riconducibile in via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa;
  • che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità. Di fatto, la manifestazione della malattia oltre tale periodo esclude la possibilità di riconoscerla come tabellata.

Per i dettagli si rimanda al testo integrale della circolare INAIL n. 7/2024.

INAIL - Circolare n. 7 del 15 febbraio 2024
Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura. Decreto interministeriale 10 ottobre 2023.

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