Sismabonus acquisti: agevolazione anche con lavori di finitura non terminati al momento dell’acquisto

Tommaso Gavi - Irpef

L'accesso al sismabonus acquisti è consentito anche se i lavori di finitura non sono terminati al momento dell'acquisto dell'immobile e se tale immobile è accatastato con categorie fittizia F3. Le condizioni non hanno rilevanza ai fini fiscali

Sismabonus acquisti: agevolazione anche con lavori di finitura non terminati al momento dell'acquisto

Via libera al sismabonus acquisti anche nel caso in cui i lavori di finitura non siano terminati al momento dell’acquisto.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 14 di oggi, 8 marzo 2024.

Ai fini fiscali non rileva neppure il fatto che le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale fittizia al momento dell’atto di vendita.

Nel documento di prassi vengono anche riepilogati i requisiti per beneficiare dell’agevolazione.

Sismabonus acquisti: i requisiti per beneficiare dell’agevolazione

Con al risoluzione numero 14 di oggi, 8 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al sismabonus acquisti.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 14 dell’8 marzo 2024
Detrazione spettante per l’acquisto di case antisismiche – Conclusione dei lavori strutturali dell’edificio prima della stipula dell’atto di compravendita – Art. 16, comma 1– septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Il documento di prassi si concentra sulla possibilità di beneficiare dell’agevolazione nel caso in cui i lavori di finitura non siano terminati al momento dell’acquisto e le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale fittizia al momento della vendita.

Prima di fornire i chiarimenti specifici vengono riepilogati i requisiti che permettono di accedere all’agevolazione.

In linea generale, il sismabonus acquisti, previsto dal comma 1 septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, spetta per gli interventi di riduzione del rischio sismico di una o due classi su edifici delle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.

La detrazione spetta nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo dell’unità immobiliare, nel limite di spesa di 96.000 euro.

L’agevolazione è riconosciuta per l’acquisto degli immobili che derivano da demolizione e ricostruzione di interi fabbricati da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano all’alienazione dell’immobile entro 30 mesi dalla fine dei lavori.

Le spese devono essere sostenute entro la scadenza del 31 dicembre 2024.

Sismabonus acquisti: agevolazione anche con lavori di finitura non terminati al momento dell’acquisto

Dopo aver ricapitolato i requisiti per poter beneficiare del sismabonus acquisti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto di seguito riportato:

“non rileva l’eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all’atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale ’’fittizia’’.”

Ai fini della compravendita, il mancato completamento dei lavori e la classificazione dell’unità immobiliare nella categoria F/3, ovvero unità in corso di costruzione, sarà rilevante esclusivamente per l’applicazione di normative non fiscali.

Rientrano in una categoria catastale fittizia i casi precisati nelle circolari dell’Agenzia del territorio.

La numero 9/T del 26 novembre 2001 precisa che sono indicate come categorie fittizie quelle che non sono previste nel quadro generale (poiché non associabili a rendite catastali) ma introdotte necessariamente per la presentazione in Catasto di unità particolari quali lastrici solari, corti urbane, unità in via di costruzione con la procedura informatica di aggiornamento Docfa.

La circolare numero 4/T del 29 ottobre 2009 precisa inoltre che in tale categoria rientrano le porzioni immobiliari che non costituiscono unità immobiliari per diverse finalità:

  • compravendita;
  • iscrizione di ipoteche su porzioni di unità immobiliari urbane;
  • donazioni di parti di immobili non costituenti unità immobiliari urbane.

Infine, in merito alla possibilità di scegliere la strada della fruizione indiretta dell’agevolazione tramite cessione del credito o sconto in fattura, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che al 16 febbraio 2023 deve essere stato presentato il titolo abilitativo per non incorrere nel divieto generalizzato previsto dal decreto Blocca Cessioni.

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