Ok al rimborso IRPEF anche se la dichiarazione è tardiva

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

Dichiarazione integrativa tardiva: ammesso il rimborso della maggior IRPEF versata

Ok al rimborso IRPEF anche se la dichiarazione è tardiva

Il contribuente ha diritto al rimborso della maggior IRPEF pagata anche nel caso in cui ha presentato la dichiarazione integrativa tardivamente rispetto ai termini di legge.

In sede contenziosa il giudice di merito ha l’obbligo di esaminare l’istanza di rimborso e valutarne la tempestività e la fondatezza, indipendentemente dal termine di presentazione della dichiarazione.

Il principio è stato più volte trattato dalla giurisprudenza tributaria più e/o meno recente, come nel caso analizzato oggi.

Rimborso IRPEF anche se la dichiarazione dei redditi è tardiva

Il procedimento parte dall’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dei contributi previdenziali versati.

Il contribuente, anziché presentare dichiarazione integrativa entro i termini previsti dall’articolo 2, co. 8-bis del D.P.R. 322/1998, vigente ratione temporis, presentava istanza di rimborso della maggior IRPEF versata.

Avverso il silenzio rifiuto presentava ricorso, giunto sin in CTR.

Qui i giudici respingevano l’appello disponendo, con riferimento al diniego di rimborso, che la dichiarazione originaria avrebbe potuto essere emendata, per correggere l’omessa deduzione dei contributi previdenziali, entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo.

A parere dei giudici di secondo grado il citato articolo 2, sebbene si riferisca testualmente alle ipotesi di errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito

è suscettibile di venire estesa ai casi di minor debito o del maggior credito

,come nel caso di specie.

Il contribuente ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di cassazione, lamentando violazione degli artt. 38 d.P.R. n.602/73 e 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322/1998 nella parte in cui il giudice ha ritenuto non emendabile la dichiarazione, inficiata da un errore in proprio danno, oltre il termine previsto dall’art.2, comma 8 bis, d.P.R. n.322/1998 per la dichiarazione integrativa.

I giudici di legittimità hanno ritenuto legittimo il motivo di ricorso, richiamando un orientamento recente secondo cui il contribuente che ha dichiarato redditi superiori a quelli dovuti - e non ha provveduto al pagamento della maggior imposta pagata - può opporre in sede giudiziale “l’erroneità, in fatto o in diritto, della dichiarazione, attesa l’emendabilità della stessa.”

Qualora, invece, il contribuente abbia provveduto al pagamento della maggiore imposta:

non può far valere il relativo credito nel giudizio contro l’atto impositivo, in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario, potendo, peraltro, esperire le procedure di rimborso, nel rispetto delle modalità e dei termini di decadenza previsti

Tempestività e fondatezza dell’istanza di rimborso

Nel caso di specie il giudice d’appello non ha dato corretta attuazione ai principi enunciati dagli ermellini

in base ai quali avrebbe dovuto esaminare l’istanza di rimborso e valutarne la tempestività e fondatezza, non trovando ostacolo nel fatto che il contribuente avesse presentato la dichiarazione integrativa tardivamente, oltre i termini di cui all’articolo 2, comma 8 bis, d.P.R. n.322/98

Peraltro, i giudici di Piazza Cavour hanno ribadito che in sede contenziosa, il contribuente può sempre opporsi

alla pretesa tributaria azionata dal fisco - anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato - allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale

Da qui la cassazione della sentenza - si veda, nello specifico, l’ordinanza numero 17189/2019 - con rinvio ad altra sezione della CTR.

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