Donazioni informali rilevanti anche per l’accertamento sintetico

Emiliano Marvulli - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Con l'Ordinanza n. 9663 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa sul tema dell'accertamento sintetico nel caso di elargizione di donazioni informali

Donazioni informali rilevanti anche per l'accertamento sintetico

In tema di accertamento sintetico, determinato sulla base della disponibilità di beni indice di maggior capacità contributiva, è onere del contribuente, il quale sostenga di avere ricevuto in donazione aiuti economici da parte del coniuge per sostenere le spese affrontate nell’anno di riferimento, dimostrare la ricorrenza di elementi sintomatici che le stesse possano verosimilmente essere state affrontate con provvista assicurata dal coniuge.

Questo il principio contenuto nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9663 pubblicata il 10 aprile 2024.

Donazioni informali e accertamento sintetico: i fatti

La controversia attiene al ricorso avverso un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate ha rideterminato in via sintetica il reddito imponibile relativo al 2001 di un contribuente, il cui reddito dichiarato era risultato troppo basso rispetto all’ammontare dei beni e delle situazioni indicativi di capacità contributiva nella propria disponibilità, nello specifico dei terreni.

Il ricorso è stato accolto dalla CTP e avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto appello.

La CTR, ribaltando il giudizio, ha accolto l’appello della parte pubblica, non essendo stata in grado la contribuente di fornire prova contraria alla presunzione prevista dall’art. 38 del TUIR.

Con specifico motivo di doglianza il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, lamentando come il giudice del rinvio avesse disconosciuto l’efficacia probatoria dell’atto di liberalità del coniuge, avente ad oggetto le somme utilizzate per l’acquisto del complesso immobiliare, stante la non provata legittima provenienza di esse in capo al coniuge-donante.

Donazioni informali rilevanti per l’accertamento sintetico: la decisione

Si premette che, nella versione vigente nel periodo d’imposta 2008, l’art. 38 del D.P.R. 600 del 1973 prevedeva l’onere per il contribuente di dimostrare e documentare, in termini di entità e durata, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente fosse costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

In particolare il comma 6, nella versione applicabile ratione temporis, così prevedeva “Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”.

Premesso questo, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di doglianza, con cui la parte ricorrente ha lamentato che i giudici non avessero ritenuto provato lo spirito di liberalità delle erogazioni, attraverso assegni circolari, compiute dal coniuge, titolare di un’azienda avente ad oggetto attività di impresa stradale e movimento terra, ai fini dell’acquisto del terreno.

In materia di accertamento sintetico, la Corte di legittimità ha confermato che, con riferimento alla determinazione presuntiva del reddito complessivo netto in base ai coefficienti individuati dai decreti ministeriali previsti dall’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. redditometro), la prova contraria ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega.

Tuttavia, la prova contraria ammessa non consiste nella mera allegazione del rapporto di coniugio, bensì nella dimostrazione di elementi sintomatici che, in conseguenza del vincolo personale, il contribuente sottoposto ad accertamento abbia potuto ricevere rimesse in denaro sufficienti per far fronte alle spese sostenute.

In particolare, qualora il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, per consentire la riferibilità̀ della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità̀ ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere.

Nel caso di specie il giudice del rinvio ha fatto malgoverno dei suddetti principi perché ha omesso di valutare la donazione indiretta fatta dal coniuge del contribuente accertato, ritenendola “sic et simpliciter” insufficiente a giustificare la quota di incremento patrimoniale imputabile alla contribuente, individuando un calcolo matematico a riprova di un presunto risparmio sulla base di un periodo limitato nel tempo, laddove l’attività del coniuge era trentennale e presumibilmente lucrativa essendo titolare di impresa stradale e movimento terra.

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