Proroga reddito di emergenza: altre due mensilità nel Decreto Ristori

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Proroga reddito di emergenza: nel Decreto Ristori due nuove mensilità, novembre e dicembre 2020, per chi ha già presentato domanda. Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre, inoltre, c'è la possibilità di fare domanda per nuovi beneficiari che rispettano i requisiti richiesti. Scadenza per le richieste il 30 novembre 2020.

Proroga reddito di emergenza: altre due mensilità nel Decreto Ristori

Proroga reddito di emergenza: con il Decreto Ristori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020, arrivano altre due mensilità, novembre e dicembre 2020, per i beneficiari che già lo percepiscono. Mentre per tutti coloro che nel mese di settembre risultano in linea con i requisiti richiesti c’è la possibilità di presentare domanda.

Ad annunciarlo è lo stesso premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di presentazione del pacchetto di aiuti messi in campo per bilanciare l’impatto economico delle nuove restrizioni disposte con il DPCM del 24 ottobre 2020.

La mensilità del REM va dai 400 agli 800 euro, e varia in base al valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementata in base alla composizione del nucleo familiare. Il suo valore massimo è elevabile a 840 euro solo in casi particolari, come la presenza di disabili gravi o non autosufficienti nel nucleo familiare.

Dalla proroga della cassa integrazione per 6 settimane ai nuovi contributi a fondo perduto, sono diversi gli strumenti messi in campo per un valore totale di 5,4 miliardi di euro.

Proroga reddito di emergenza: altre due mensilità nel Decreto Ristori

Come si legge nel comunicato stampa diffuso nella serata del 27 ottobre 2020, subito dopo l’approvazione del Decreto Ristori, “a tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza.

Si tratta di una proroga per i vecchi beneficiari e di una nuova possibilità per chi, nel frattempo, si trova nelle condizioni che permettono di richiedere la misura di sostegno economico istituita con l’articolo 82 del Decreto Rilancio in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. A stabilirlo è l’articolo 14 del DL numero 137 del 28 ottobre 2020.

Sono diversi i requisiti da rispettare per l’accesso:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro, con un incremento del massimale di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
  • un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000 euro.

Sono queste le condizioni da rispettare. E anche per i nuovi beneficiari vige la regola prevista in prima battuta dall’articolo 82 del Decreto Rilancio:

“Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014”.

Proroga reddito di emergenza, altre due mensilità nel Decreto Ristori: domanda in scadenza il 30 novembre

Il testo del Decreto Ristori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020, fissa anche la scadenza entro la quale è possibile presentare domanda di accesso alle due mensilità di reddito di emergenza.

Il 30 novembre 2020 è indicato come il termine ultimo per richiedere il REM all’INPS che dovrà fornire le apposite istruzioni per procedere.

Come previsto in principio, il Reddito di emergenza non potrà essere richiesto da coloro che percepiscono o hanno percepito altri bonus Covid erogati dall’INPS. E inoltre sono esclusi tutti i nuclei familiari che hanno al loro interno una persona che rientra nelle categorie che seguono:

  • titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie previste per l’ammontare del beneficio;
  • percettori di reddito di cittadinanza e di tutte le misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge numero 4 del 2019.

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