Lavoro sportivo: come si applica il massimale contributivo

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dall'INPS arrivano nuove indicazioni sull'applicazione del massimale contributivo per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità. Nella circolare anche le istruzioni per l’esposizione nel flusso Uniemens

Lavoro sportivo: come si applica il massimale contributivo

Anche nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato si applicano le misure a tutela della malattia, della maternità e della genitorialità e contro la disoccupazione involontaria.

Nella circolare del 25 marzo, l’INPS fornisce le indicazioni per l’applicazione del massimale annuo della base contributiva per l’erogazione delle prestazioni.

Le contribuzioni si calcolano sulla retribuzione giornaliera, tenendo conto del massimale annuo di retribuzione assoggettata a contribuzione diviso per 312 che per il 2024 è pari a 383 euro.

Lavoro sportivo: come si applica il massimale contributivo

L’INPS con la circolare n. 50, pubblicata il 25 marzo 2024, fornisce ulteriori indicazioni per le lavoratrici e i lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato alla luce delle novità introdotte con la riforma dello sport.

Nello specifico, le istruzioni riguardano l’applicazione del massimale annuo della base contributiva per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità, disoccupazione (NASpI) e degli assegni per il nucleo familiare (articolo 33, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 36/2021).

La riforma, infatti, ha previsto queste tutele anche per i lavoratori e le lavoratrici con contratto subordinato e iscritti al FPLS, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore professionistico o dilettantistico, e ha determinato la misura della relativa contribuzione a carico dei datori di lavoro.

La legge di conversione del decreto anticipi (n. 145/2023), poi ha fornito una norma di interpretazione autentica che definisce esattamente l’applicazione del massimale annuo della base contributiva, e cioè secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 1 del Dlgs n. 166/1997.

Pertanto, da luglio 2023, la base imponibile per la contribuzione relativa a maternità, malattia, disoccupazione e assegni al nucleo familiare (ex CUAF) è determinata con le stesse regole utilizzate per l’applicazione del massimale di retribuzione per il versamento del contributo IVS:

  • malattia: 2,22 per cento;
  • maternità: 0,46 per cento;
  • contributo ex CUAF: 0,68 per cento;
  • contributo NASpI: 1,61 per cento.

Nello specifico, questi sono calcolati:

  • sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, pari a 119.650 euro per il 2024, per i lavoratori sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
  • sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312, pari a 383 euro per il 2024, per i lavoratori sportivi “vecchi iscritti”, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

In entrambi i casi, per il calcolo delle indennità di malattia e maternità si terrà conto del massimale giornaliero di 383 euro.

Massimale contributivo lavoro sportivo: le istruzioni operative per l’esposizione sul flusso Uniemens

Per quanto riguarda l’anticipo delle prestazioni, da recuperare a conguaglio, i datori di lavoro sono tenuti ad applicare la stessa disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all’AGO, sempre tenendo conto del limite giornaliero indicato.

Ad ogni modo, anche con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo, per i datori di lavoro resta fermo l’obbligo di versamento della:

  • della contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia (0,20 per cento), se il lavoratore sportivo matura il TFR;
  • contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) pari a:
    • 0,50 per cento per chi, nel semestre di riferimento, occupa in media fino a 5 dipendenti;
    • 0,80 per cento per chi ne impiega di più.

Nel documento pubblicato il 25 marzo l’Istituto fornisce anche le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens, così da consentire il versamento della sola contribuzione dovuta per FIS e Fondo di garanzia per le quote eccedenti il massimale.

I datori di lavoro, quindi, per esporre la quota di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo e delle relative contribuzioni dovute per i lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro subordinato, devono continuare a utilizzare le modalità già in uso, valorizzando gli elementi previsti.

Per tutti i dettagli e le istruzioni specifiche per la compilazione del flusso si rimanda al testo integrale della circolare n. 50/2024.

INPS - Circolare n. 50 del 25 marzo 2024
Applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, previste per i lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato. Istruzioni operative e indicazioni in merito all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità

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