Le fonti del diritto del lavoro

Eleonora Capizzi - Lavoro

Quali sono le norme che regolano il rapporto di lavoro e che tutelano i diritti fondamentali del lavoratore? Ecco il sistema delle fonti al cui apice svetta la Costituzione, seguita dalla Legge e dagli atti aventi forza di legge - tra cui il Codice Civile e lo Statuto dei Lavoratori - fino alla contrattazione collettiva e all'autonomia individuale.

Le fonti del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro è composto da una serie di norme che regolano il rapporto di lavoro e che tutelano i diritti fondamentali del lavoratore.

L’oggetto specifico del diritto del lavoro, nel suo complesso, è la disciplina delle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore, che trova la propria fonte in un accordo - il contratto di lavoro - il cui contenuto è però sottoposto alle fonti normative ad esso sovraordinate. Tali fonti, infatti, sono disposte in una specie di piramide per ordine di “importanza” regolata da una determinata gerarchia.

Anche il diritto del lavoro, infatti, segue la cosiddetta gerarchia delle fonti del diritto secondo cui una norma contenuta in una fonte di grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore. Tant’è vero che, qualora si verifichi un contrasto del genere, si dichiara l’invalidità della fonte inferiore a seguito di un accertamento giudiziario.

Nel diritto del Lavoro la “piramide” gerarchica delle fonti nazionali è così strutturata:

  • La Costituzione della Repubblica Italiana, le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, con tutti gli articoli in materia di lavoro e diritti del lavoratore;
  • La Legge e gli atti aventi forza di legge tra cui emerge il Codice Civile e lo Statuto dei Lavoratori (Legge del 20 maggio 1970, n. 300);
  • Le leggi regionali (le cosiddette “fonti di rango secondario”);
  • Le fonti collettive (ad esempio la Contrattazione Collettiva e i contratti integrativi aziendali);
  • Le fonti individuali ossia il contratto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro;
  • le consuetudini, ossia le prassi aziendali.

È necessario specificare però, che la scala appena descritta attiene alle fonti nazionali e non a quelle internazionali, nella quale rientrano Direttive e Regolamenti dell’Unione Europea e Trattati internazionali che però, per le loro particolari caratteristiche, meritano un discorso a parte.

Ma andiamo a descrivere, più nel dettaglio, fonti nazionali del Diritto del lavoro e a descrivere i rapporti che le legano.

Le fonti del diritto del lavoro: La Costituzione della Repubblica Italiana

La nostra Carta Costituzionale si apre proprio con un articolo in cui spicca la parola “lavoro”, una circostanza che fa comprendere quanto sia di primaria importanza l’attività lavorativa, quale mezzo per garantire l’uguaglianza dei cittadini e permetterne lo sviluppo personale. L’articolo 1, infatti, recita:

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

Ecco, quindi, che la Repubblica fonda le proprie basi sul consenso dei governati - il popolo - i quali, in condizioni di perfetta parità, possono concorrere alla vita politica del Paese. È il lavoro, infatti, il mezzo per garantire l’uguaglianza dei cittadini, la pari dignità e lo sviluppo personale di ciascuno dei consociati.

La seconda disposizione costituzionale che riguarda il lavoro è l’articolo 4 che sancisce il cosiddetto “principio lavorista” per cui il lavoro rappresenta un valore centrale dell’ordinamento: il diritto all’occupazione è garantito dalla Repubblica che deve porre in essere tutte le misure atte allo scopo, viceversa, ogni cittadino ha il dovere, quando non vi sono impedimenti dovuti per esempio alla salute, a contribuire in maniera operosa con la propria forza lavoro al progresso della società.

Una tutela del lavoro che viene richiamata dal successivo articolo 35 che ha natura programmatica e si riferisce al lavoro subordinato dove il lavoratore è parte debole del rapporto rispetto alla figura datoriale e deve essere tutelato dalle leggi della Repubblica.

Una previsione normativa che si raccorda agli articoli successivi in materia di lavoro: l’articolo 36 che sancisce il diritto alla giusta retribuzione e l’articolo 37 riferito al principio di parità tra uomo e donna in ambito lavorativo.

C’è poi l’articolo 38 della Costituzione che riporta il principio della sicurezza sociale secondo cui l’autorità statale deve salvaguardare la dignità umana nelle situazioni di bisogno, garantendo a tutti i cittadini i mezzi minimi per vivere, tutelando la salute e rimuovendo tutti quegli ostacoli economici e sociali che impediscono lo sviluppo della persona.

Il successivo articolo 39, poi, sancisce la libertà sindacale. La Costituzione, infatti, garantisce la libertà ai lavoratori di organizzarsi in queste particolari associazioni di categoria che rappresentano una forma di autotutela.

Infine l’articolo 40 sullo sciopero considerato dalla Costituzione un diritto fondamentale che però non può essere esercitato in modo indiscriminato, in quanto è compito del legislatore ordinario disciplinarlo.

Uno strumento, quello dello sciopero, con cui si esprime la volontà contrattuale dei lavoratori che lo utilizzano con lo scopo di sollecitare migliori condizioni di lavoro, e non solo.

Le fonti del diritto del lavoro: la legge e gli atti aventi forza di legge

Come anticipato, le fonti del diritto del lavoro, come tutte le fonti del diritto italiano, sono poste in un ordine gerarchico in una specie di piramide al cui vertice svetta la Costituzione, le leggi costituzionali e le reggi di revisione costituzionale.

Fonti del diritto del lavoro subordinate, che non devono ovviamente contraddire le fonti di rango superiore, sono le leggi e gli atti aventi di forza di legge - decreti legge e decreti legislativi - che regolano il rapporto di lavoro.

Tra questi, una menzione speciale è riservata al Codice Civile (Regio Decreto del 16 marzo 1942) e successive modificazioni ed integrazioni che dedica tutto il Libro V “Del lavoro” alla materia lavoristica, dall’articolo 2060 all’articolo 2642.

C’è poi la Legge del 20 maggio 1970, n. 300, anch’essa modificata nel corso dei decenni, denominata Statuto dei Lavoratori proprio perché considerata una delle normative principali della Repubblica italiana in tema di diritto del lavoro.

Le fonti del diritto del lavoro: la contrattazione collettiva

Il diritto del lavoro italiano individua nella contrattazione collettiva, da cui scaturisce il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), la fonte normativa attraverso cui Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro definiscono concordemente le regole che disciplinano il rapporto di lavoro.

Di solito i CCNL regolano sia gli aspetti normativi del rapporto sia quelli di carattere economico, ma solo per gli aspetti lasciati alla contrattazione dalla legge che, proprio in quanto fonte sovraordinata, delimita il loro raggio di azione.

Sempre in forza di questo rapporto di gerarchia, i contratti collettivi possono contenere solo norme più favorevoli ai lavoratori, rispetto alle leggi, ma non possono peggiorare la disciplina posta da una legge.

Le fonti del diritto individuale: il contratto di lavoro privato

La fonte del rapporto di lavoro più “vicina” alle parti, datore di lavoro e lavoratore, è il contratto di lavoro individuale subordinato che non è altro che un accordo privato fra una persona, che si impegna a lavorare alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro, e quest’ultimo appunto, che si obbliga a pagare una retribuzione (articoli da 2094 a 2134 e articoli da 2239 a 2246 del Codice Civile).

Una fonte questa, ricordiamolo, che è subordinata a tutte le fonti di rango superiore sopracitate e, in estrema sintesi, presenta i seguenti requisiti:

  • è a prestazioni corrispettive;
  • è oneroso, tipico, consensuale;
  • può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
  • inter vivos;

Inoltre il contratto di lavoro è composto dai seguenti elementi:

  • l’accordo delle parti;
  • l’oggetto (ossia la prestazione del lavoro e la relativa retribuzione);
  • la retribuzione, che potrebbe essere, a sua volta:
    • a tempo (per esempio un tanto all’ora o al mese);
    • a cottimo ossia commisurata al risultato;
    • commisurata ai guadagni dell’imprenditore datore di lavoro ossia “con partecipazione agli utili”.

Infine, tutto ciò che non è regolato dalle fonti di rango superiore segue le regole degli usi o consuetudini la cosiddetta “prassi”, un comportamento reiterato nel tempo e ritenuto obbligatorio ma che non si riferisce a nessuna fonte scritta.

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