Fondo integrazione salariale, cos’è e come funziona?

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Fondo di integrazione salariale, nei casi di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa sono previsti due assegni: quello ordinario e quello di solidarietà. La guida spiega il cos'è e come funziona lo strumento di sostegno al reddito e le istruzioni per fare richiesta, anche per le conseguenze del coronavirus.

Fondo integrazione salariale, cos'è e come funziona?

Il fondo di integrazione salariale fa parte dei fondi di solidarietà che sono stabiliti agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, numero 148.

Il fine comune dei fondi è quello del sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Tramite gli stessi vengono erogate prestazioni emergenziali, in alcuni casi viene agevolata la maturazione del diritto alla pensione.

Il FIS, fondo d’integrazione salariale, è parte della gestione dell’INPS ed ha autonomia nella gestione finanziaria e patrimoniale. Non ha personalità giuridica.

Possono fare riferimento al FIS tutti i datori di lavoro con più di cinque dipendenti, che non rientrano nella cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

I soggetti devono inoltre appartenere a settori per i quali non sono stai stipulati accordi per l’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Dal fondo in questione vengono erogati due assegni:

  • l’assegno di solidarietà per i dipendenti di datori di lavoro che hanno mediamente più di 5 dipendenti nel semestre precedente a quello delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro;
  • l’assegno ordinario per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che invece hanno mediamente più di quindici dipendenti nello stesso periodo individuato.

Fondo integrazione salariale, come funziona lo strumento di sostegno al reddito: la guida per chi può richiederlo

Il fondo d’integrazione salariale, FIS, è previsto dal decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2016, n. 74.

Gli assegni spettano ai lavoratori subordinati ed agli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante.

Non spettano, invece, alle seguenti categorie di lavoratori:

  • dirigenti;
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d’istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

I fondi erogati in relazione all’assegno di solidarietà sono previsti per i lavoratori di datori di lavoro che, per evitare licenziamenti collettivi o plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano accordi collettivi aziendali con le organizzazioni sindacali più rappresentative che prevedono riduzione di orario.

Gli assegni ordinari, invece, sono previsti per i lavoratori la cui riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa risponde a cause che non dipendono dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro.

L’integrazione salariale dipende dal tempo necessario per riprendere l’attività.

Fondo integrazione salariale, come funziona lo strumento di sostegno al reddito: la durata degli assegni

La durata degli assegni del fondo di integrazione salariale dipende dalla tipologia.

Nello specifico l’assegno di solidarietà può essere erogato per un massimo di 12 mesi nel biennio mobile.

Quello ordinario, invece, sia per le causali della CIGO che della CIGS, fino a un periodo massimo di 26 settimane nello stesso periodo di tempo.

La somma dei due assegni non può superare la durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile.

Il calcolo della durata dell’assegno di solidarietà è variabile:

  • la durata dell’assegno di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, viene computato nella misura della metà;
  • oltre tale limite, la durata dei trattamenti viene computata per intero.

Si possono dunque prospettare le seguenti situazioni:

  • 36 mesi di assegno di solidarietà;
  • 24 mesi di assegno di solidarietà + sei mesi di assegno ordinario + altri sei mesi di assegno ordinario;
  • 24 mesi di assegno di solidarietà + sei mesi di assegno ordinario + sei mesi di assegno di solidarietà.

Fondo integrazione salariale, come funziona lo strumento di sostegno al reddito: l’importo dell’assegno

L’importo della prestazione erogata dal fondo di integrazione salariale, per entrambi gli assegni, è stabilità all’80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Per l’anno 2020 la retribuzione ha i seguenti tetti massimi, stabiliti dalla circolare INPS numero 20 del 10 febbraio 2020:

  • 939,89 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro;
  • 1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro.

Gli assegni vengono erogati dal fondo in base alla disponibilità delle risorse finanziarie dello stesso.

Il contributo ordinario dovuto dai lavoratori e dal datore di lavoro varia a seconda del numero di dipendenti.

Per i casi in cui ci sono mediamente più di 15 dipendenti il contributo ordinario è stabilito nella misura dello 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti al fondo.

Due terzi della spesa sono a carico del datore di lavoro mentre un terzo è a carico del lavoratore.

Nei casi in cui i dipendenti siano più di 5 e mediamente fino a 15 il contributo ordinario da corrispondere è lo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti.

Anche in questo caso due terzi della spesa sono a carico del datore di lavoro mentre un terzo è a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro deve inoltre corrispondere un contributo addizionale del 4% della retribuzione persa.

Il pagamento a conguaglio è permesso dopo l’autorizzazione e attraverso il flusso UNIEMENS, secondo le istruzioni della circolare INPS numero 170 del 15 novembre 2017.

Le difficoltà finanziarie che permettono l’autorizzazione devono essere documentate alla competente struttura territoriale dell’INPS attraverso la documentazione dell’allegato 2, della circolare INPS numero 197 del 2 dicembre 2015.

Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo d’integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Il divieto di cumulo si concretizza nell’incompatibilità totale, della cumulabilità totale o parziale, così come stabilito dalla circolare INPS numero 130 del 4 ottobre 2010.

Fondo integrazione salariale, come farne richiesta anche per il coronavirus

Le causali per richiedere gli assegni del fondo sono riportate al punto 2.2 della circolare numero 197 del 2 dicembre 2015.

Nel testo del documento di prassi si legge quanto segue:

“2.2 Causali

L’articolo 11 enuncia le causali in forza delle quali è dovuta l’integrazione salariale ordinaria ai dipendenti delle imprese di cui all’articolo 10 sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto:

a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.”

Si può a buon diritto sostenere che l’emergenza coronavirus risponde al requisito a) della circolare INPS.

La transitorietà causale rientra tra i requisiti richiesti e, come ognuno si augura, anche il fenomeno virale dovrebbe essere contrastato e debellato in un limitato periodo di tempo.

Gli assegni del fondo di integrazione salariale possono essere un valido strumento di supporto per limitare alcune delle conseguenze negative del contagio che coinvolge molti aspetti ordinari della vita tra i quali il lavoro.

Per fare domanda di accesso alle prestazioni il datore di lavoro deve utilizzare lo specifico servizio telematico dedicato del portali INPS.

La procedura da seguire è dettagliata dai seguenti documenti:

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