Dogane: cosa prevede il decreto approvato in esame preliminare

Tommaso Gavi - Fisco

Cosa prevede il decreto approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri? L'attuazione di un altro pezzo della riforma fiscale che passa per la revisione della disciplina doganale e del sistema relativo alle sanzioni su accise e imposte indirette

Dogane: cosa prevede il decreto approvato in esame preliminare

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 26 marzo, l’Esecutivo ha approvato in prima lettura un altro decreto di attuazione della riforma fiscale.

Si tratta del decreto legislativo sulla revisione della disciplina doganale e del sistema di sanzioni in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Le novità in arrivo riguardano diversi aspetti, tra i quali le sanzioni amministrative, il settore dei tabacchi lavorati, la rappresentanza doganale e la patente per gli spedizionieri doganali.

Dogane: cosa prevede il decreto allo studio in Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri del 26 marzo ha affrontato diversi temi.

È arrivata l’approvazione in prima lettura di un nuovo decreto di attuazione della riforma fiscale.

L’Esecutivo ha valutazione positivamente lo schema di decreto legislativo “Revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.”

Sono diversi gli aspetti interessati dalle novità, tra questi la ridefinizione delle sanzioni e la semplificazione di alcuni adempimenti.

Il nuovo decreto mira a superare il Testo unico della legge doganale del 1973, il dlgs 274/90 e il regio decreto 65/1896.

La normativa viene rivista anche alla luce delle regole europee e cambia anche la definizione di territorio doganale.

Nel comunicato stampa pubblicato al termine del Consiglio dei Ministri viene sottolineato, tra gli altri aspetti, che:

“si ridefiniscono le procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi doganali e si revisiona l’istituto della controversia doganale e viene riorganizzato l’assetto degli uffici e dei servizi.”

Dogane: le novità relative alle sanzioni

Diverse novità riguardano le sanzioni: da un lato vengono portate ad una misura che va dall’80 al 150 per cento diritti di confine dovuti. Viene inoltre esclusa la confisca.

In alcuni casi, tuttavia, viene anche prevista la pena della reclusione. Cambieranno le regole per il contrabbando: i casi attualmente previsti saranno sostituiti da due sole ipotesi, il contrabbando per omessa dichiarazione e quello relativo a dichiarazione infedele.

In questo caso da un lato vengono ridotte le sanzioni. Dall’altro però viene prevista la confisca, se non è possibile saranno confiscate somme di denaro o beni di valore equivalente a quelle del prodotto.

Ulteriori novità riguardano i reati nel settore dei tabacchi lavorati. Quando i reati riguardano una quantità fino a 15 chilogrammi, si applicherà una sanzione di 5 euro per ciascun grammo convenzionale di prodotto. La sanzione amministrativa non sarà inferiore a 5.000 euro.

Se il peso è invece inferiore a 200 grammi, la sanzione sarà di 500 euro mentre se è tra i 200 e i 400 grammi la sanzione amministrativa sarà di 1.000 euro.

Infine, se il quantitativo di tabacchi lavorati esclusi dal pagamento dell’accisa non è determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000 sulla base della gravità del fatto.

Le pene sono aumentate se i reati sono commessi con mezzi di trasporto di persone estranee.

Dogane: le regole per la patente da spedizioniere

Il nuovo decreto interverrà anche sulla legge 25 luglio 2000 n. 213, in particolare in merito all’esercizio della professione di spedizioniere doganale.

Il decreto legislativo indicherà i requisiti per prendere la patente per l’iscrizione all’albo professionale.

I requisiti da rispettare saranno i seguenti:

  • cittadinanza italiana, di uno Stato dell’UE o di uno di quelli con accordi per lo stesso trattamento ai cittadini italiani;
  • maggiore età;
  • assenza di condanne penali, passate in giudicato per i delitti non colposi;
  • assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;
  • superamento dell’esame per l’esercizio della professione di spedizioniere doganale.

Verranno anche disciplinate le modalità e le prove relative all’esame indicato.

Oltre alle indicazioni sulla composizione della commissione esaminatrice vengono inoltre indicate le materie su cui verterà l’esame.

Verranno previste:

  • una prova scritta;
  • una prova pratica;
  • un colloquio.

Le materie che saranno valutate nella prova scritta sono le seguenti:

  • istituzioni di diritto privato;
  • nozioni di diritto tributario;
  • diritto doganale;
  • nozioni di diritto dell’Unione europea e di diritto internazionale.

La prova pratica consisterà nell’analisi e nella risoluzione di un caso pratico relativo all’ambito doganale, che dovrà essere opportunamente argomentato.

La prova orale comprenderà, oltre alle materie già indicate per la prova scritta, anche le seguenti materie:

  • nozioni di diritto amministrativo, penale e della navigazione;
  • nozioni di merceologia, di geografia economica e commerciale;
  • lingua inglese;
  • nozioni di contabilità di Stato e sulle risorse proprie tradizionali, sul sistema sanzionatorio e sul contenzioso in materia doganale.

Tali prove dovranno essere sostenute dai diplomati, mentre i laureati in discipline economiche, giuridiche o equipollenti dovranno sostenere soltanto colloqui orali su tutte le materie indicate.

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