Convenzioni contro le doppie imposizioni: accordi con Libia, Lichtenstein e Cina

Rosy D’Elia - Imposte

Nel Consiglio dei Ministri di ieri, 15 aprile, sono stati approvati tre disegni di legge per dare seguito alle convenzioni contro le doppie imposizioni e agli accordi internazionali per prevenire l'evasione fiscale con Libia, Liechtenstein e Cina: nero su bianco il coordinamento delle regole fiscali

Convenzioni contro le doppie imposizioni: accordi con Libia, Lichtenstein e Cina

La stagione di novità fiscali guarda anche all’estero: nel Consiglio dei Ministri del 15 aprile, infatti, il Governo ha approvato tre disegni di legge per dare seguito a convenzioni contro le doppio imposizioni e ad accordi internazionali per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale che sono state raggiunte negli anni con Libia, Lichtenstein e Cina.

Anche considerando il quadro di regole internazionali stabilito dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dalle Nazioni Unite, prendono forma le disposizioni condivise per orientarsi nell’applicazione della normativa fiscale.

Convenzioni contro le doppie imposizioni: l’accordo con la Libia

Secondo la definizione fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, “le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti”.

La definizione delle regole fiscali che si applicano tra due paesi prendono forma al termine di lunghi percorsi politico-diplomatici. E lo dimostra la Convenzione con la Libia approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 aprile che poggia le basi su accordi che risalgono al 2009, rivisti nel 2014.

Al centro del testo, che interessa i cittadini e le cittadine dei due Stati coinvolti, sono le imposte dirette specificamente individuate nello scambio tra i due Paesi e tutte quelle che si applicano ai redditi prodotti da persone fisiche e giuridiche.

Si definisce il concetto di stabile organizzazione e per i lavoratori e le lavoratrici che svolgono attività di carattere indipendente si fa riferimento al concetto di base fissa e alla presenza sul territorio di 183 giorni, la maggior parte del periodo d’imposta, in linea con le regole delle Nazioni Unite.

Sui redditi di capitale viene delineato il principio generale della tassazione concorrente, che prevede un prelievo sullo stesso reddito da parte dei due Paesi, su dividendi (con aliquota pari al 5 e al 10 per cento) e interessi (con aliquota pari al 5 per cento).

Per le royalties si farà riferimento, invece, solo allo Stato di residenza. E resta applicabile, in ogni caso, la norma dello Stato della fonte in caso di difficoltà a individuare il tipo di reddito.

Stando al disegno di legge, Libia e Italia si scambieranno anche informazioni fiscali per contrastare l’evasione, tra le novità rientra il superamento del segreto bancario.

Accordi internazionali contro doppie imposizioni ed evasione fiscale anche con Liechtenstein

I rapporti internazionali si rafforzano da un punto di vista fiscale anche con il Principato del Liechtenstein.

Il secondo disegno di legge approvato dal Governo nella giornata del 15 aprile contiene la ratifica ed esecuzione della Convenzione del 2023 che si pone l’obiettivo “di creare buone condizioni di concorrenzialità per le imprese italiane che intendono investire in Liechtenstein e per gli investimenti del Principato nel nostro Paese e rafforza le basi per una cooperazione fra amministrazioni fiscali, in conformità ai più recenti standard internazionali”, come si legge nel comunicato stampa pubblicato al termine del Consiglio dei Ministri.

Accordi con la Cina contro evasione ed elusione

Il terzo paese interessato, invece, è la Cina: in questo caso si ritorna sull’accordo già firmato a metà anni ’80 per rafforzare il contrasto all’elusione e allo spostamento delle basi imponibili in maniera artificiosa nella cornice del progetto OCSE/G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shfting).

IRPEF, IRES e IRAP sono le imposte al centro dell’accordo, sul versante italiano, anche in questo caso si mettono nero su bianco le regole per individuare la residenza di una persona e i casi in cui si configura una stabile organizzazione.

Dai redditi immobiliari ai compensi per attività sportive artistiche e sportive, passando per il trattamento degli utili d’impresa, sono diversi i punti su cui il testo fissa le regole da seguire. Mentre per ogni tipologia di reddito non trattata viene stabilito il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

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