Lavoro occasionale in agricoltura: le istruzioni INPS per il calcolo dei contributi 2023 e 2024

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Arrivano nuove indicazioni INPS per il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono lavoratori occasionali (LOAgri). Nel messaggio dell'8 febbraio sono riportate le le tabelle relative alle voci contributive di riferimento per il 2023 e il 2024

Lavoro occasionale in agricoltura: le istruzioni INPS per il calcolo dei contributi 2023 e 2024

Sono state pubblicate le tabelle relative ai contributi dovuti dalle aziende agricole che nel 2023 e nel 2024 hanno assunto o assumono lavoratori e lavoratrici con contratto di prestazione occasionale, LOAgri.

Nel messaggio dell’8 febbraio l’INPS fornisce tutte le aliquote contributive, specificando che la misura agevolativa stabilita dalla Legge di Bilancio 2023 non si applica al contributo dovuto ai fondi interprofessionali.

Si tratta dell’agevolazione del 68 per cento per le aziende in territori svantaggiati e applicabile ai datori di lavoro agricoli che impiegano OTD.

Lavoro occasionale in agricoltura: le istruzioni INPS per il calcolo dei contributi 2023 e 2024

L’INPS con il messaggio n.569, pubblicato sul sito l’8 febbraio 2024, fornisce nuove precisazioni in merito alle prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura.

Nello specifico, i chiarimenti riguardano il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che impiegano lavoratori e lavoratrici con il cosiddetto LOAgri, il nuovo regime speciale per il lavoro occasionale in agricoltura.

Tutte le indicazioni in merito a questa novità sono state fornite dall’Istituto nella circolare n. 102/2023 e nella circolare n. 26/2024.

Si tratta del regime transitorio introdotto per il biennio 2023/2024 dalla Legge di Bilancio dello scorso anno (articolo 1, commi 342 e seguenti) con l’obiettivo di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali.

Si considerano prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato le attività di natura stagionale con una durata non superiore a 45 giornate effettive in un anno per singolo lavoratore e possono essere rese da:

  • disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali (NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, reddito di cittadinanza, assegno di inclusione, CIGO, CIGS, assegni di integrazione salariale e ISCRO);
  • pensionati;
  • giovani con meno di venticinque anni di età impegnati in un ciclo di studi;
  • detenuti o internati ammessi al lavoro esterno e soggetti in semilibertà.

Il contratto può avere una durata massima di 12 mesi, ma al superamento delle 45 giornate si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Contributi lavoro occasionale in agricoltura: le aliquote 2023 e 2024

Nel messaggio dell’8 febbraio, l’INPS chiarisce che per il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono lavoratori occasionali in agricoltura (LOAgri), la misura prevista dall’articolo 1, comma 352, della Legge di Bilancio 2023 non si applica rispetto al contributo dovuto ai fondi interprofessionali (articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978).

Si tratta dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 45, della legge n. 220/2010 per i territori svantaggiati, per cui l’aliquota contributiva viene abbassata del 68 per cento.

La Manovra 2023, infatti, ha esteso tale possibilità alla generalità delle aziende agricole che assumono OTD, a prescindere dall’ubicazione territoriale dei fondi e dalle caratteristiche contributive del datore di lavoro.

Di seguito le tabelle con le singole voci contributive a carico del datore di lavoro che assumono OTD, abbattute del 68 per cento, per gli anni 2023 e 2024.

ANNO 2023

Voci contributiveTotale A carico dell’ azienda A carico del lavoratore
Fondo pensioni lavoratori 29,7900 20,9500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185
Disoccupazione 2,4500 2,7500
Fondi interprofessionali * 0,3000 0,3000
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3400 -0,3400
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari 0,4300 0,4300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,4300 -0,4300
ALIQUOTA INTERA OTD 46,7365 37,8965 8,84
ALIQUOTA RIDOTTA LAVORATORI OCCASIONALI OTDO 21,1700 12,3300 8,84

* Voce contributiva intera, alla quale non si applica l’agevolazione del 68 per cento.

ANNO 2024

Voci contributiveTotale A carico dell’ azienda A carico del lavoratore
Fondo pensioni lavoratori 29,9900 21,1500 8,84
Quota base 0,1100 0,1100
Assistenza infortuni sul lavoro 10,1250 10,1250
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro 3,1185 3,1185
Disoccupazione 2,4500 2,7500
Fondi interprofessionali * 0,3000 0,3000
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,3400 -0,3400
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,0000 -1,0000
CIS operai agricoli 1,5000 1,5000
Prestazioni economiche di malattia 0,6830 0,6830
Tutela lavoratrici madri 0,0300 0,0300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,0300 -0,0300
Assegni familiari 0,4300 0,4300
Esonero art.120 Legge 388/2000 -0,4300 -0,4300
ALIQUOTA INTERA OTD 46,9365 38,0965 8,84
ALIQUOTA RIDOTTA LAVORATORI OCCASIONALI OTDO 21,2300 12,3900 8,84

* Voce contributiva intera, alla quale non si applica l’agevolazione del 68 per cento.

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