Comunicazione cessione del credito: quali errori possono essere corretti oltre la scadenza?

Tommaso Gavi - Irpef

Oggi, 4 aprile 2024, è fissata la scadenza della comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito dei bonus edilizi. Quali errori potranno essere corretti anche oltre la scadenza e come?

Comunicazione cessione del credito: quali errori possono essere corretti oltre la scadenza?

Oggi, 4 aprile 2024, è fissata la scadenza per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alle cessioni del credito e agli sconti in fattura per le spese sostenute per il superbonus e i bonus edilizi.

Il decreto 39/2024 ha bloccato la possibilità di ricorrere alla remissione in bonis, lo strumento per regolarizzare l’omessa comunicazione anche oltre la scadenza e fino al prossimo 15 ottobre.

Cosa succede in caso di errori nelle comunicazioni inviate? Gli errori sostanziali dovranno essere corretti inviando una nuova comunicazione, dopo l’annullamento della precedente.

Per gli errori formali c’è invece la possibilità di recuperare la situazione anche oltre la scadenza di oggi, 4 aprile 2024.

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Cessione del credito: quali errori possono essere corretti oltre la scadenza?

Oltre la scadenza di oggi, 4 aprile 2024, potranno essere corretti esclusivamente gli errori formali delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate relative alle cessioni dei crediti e agli sconti in fattura dei superbonus e dei bonus edilizi.

Si tratta di quegli errori che non incidono sugli importi ma sono, ad esempio, dati catastali errati o codici identificativi delle asseverazioni sbagliati.

Per tali errori non è necessario l’invio di una comunicazione sostitutiva perché la correzione può avvenire anche in un momento successivo all’invio e oltre la scadenza. Tali correzioni dovranno essere inviate tramite PEC all’Agenzia delle Entrate.

A chiarire quali sono gli “errori formali”, quelli relativi alla comunicazione che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante e del credito ceduto, è la circolare numero 33 del 6 ottobre 2022.

Nel documento di prassi vengono forniti alcuni esempi di errori la cui correzione non necessita l’invio di una nuova comunicazione:

  • nel frontespizio:
    • recapiti (e-mail e telefono);
    • codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica;
    • indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”;
    • codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus;
    • codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;
  • nel quadro A:
    • indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020;
    • stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione;
  • nel quadro B, i dati catastali;
  • nel quadro D:
    • data di esercizio dell’opzione;
    • tipologia del cessionario.

In tali casi, come messo sottolineato nel paragrafo 5.2 della circolare 33/2022, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’opzione è considerata valida ai fini fiscali ma:

“ai fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio16 o l’intermediario che ha inviato la Comunicazione deve segnalare all’Agenzia delle entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità), all’indirizzo di posta elettronica certificata riportato nel paragrafo 5.”

L’indirizzo di riferimento, a cui comunicare le correzioni relativi a errori formali nelle comunicazioni, è [email protected].

Cessione del credito: correzioni degli errori sostanziali entro oggi, 4 aprile 2024

Diversamente da quanto avviene per gli errori formali, non è possibile alcuna correzione oltre la scadenza di oggi, 4 aprile 2024, per gli errori sostanziali.

Il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il n. 39/2024, ha eliminato la possibilità di ricorrere alla remissione in bonis.

Lo strumento avrebbe permesso la regolarizzazione per omessa comunicazione o per eventuali errori anche oltre la scadenza odierna ed entro il termine del 15 ottobre.

Il nuovo decreto, al comma 2 dell’articolo 2, ha inoltre previsto quanto di seguito riportato:

“Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.”

Le comunicazioni sostitutive dovranno quindi essere inviate entro il termine di oggi, 4 aprile 2024.

In altre parole, a differenza della correzione degli errori formali, gli errori sostanziali sulle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dovranno essere corretti con nuove comunicazioni da inviare entro oggi, previo annullamento delle comunicazioni precedenti.

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