Bonus trasporti per i dipendenti esente IRPEF: quando scatta l’agevolazione

Il bonus trasporti messo a disposizione dall’azienda nei confronti dei propri dipendenti è esente IRPEF. È tuttavia necessario rispettare i requisiti per l’applicazione delle agevolazioni sul welfare aziendale. I chiarimenti nella risposta all’interpello n. 74/2024 dell’Agenzia delle Entrate

Bonus trasporti per i dipendenti esente IRPEF: quando scatta l'agevolazione

Il bonus trasporti per i dipendenti, previsto dall’azienda nell’ambito del welfare aziendale, è esente IRPEF in quanto rientra tra le misure di “utilità sociale”.

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle agevolazioni riconosciute per i servizi di mobilità sostenibile previste in favore dei dipendenti per gli spostamenti casa-lavoro.

I dettagli sono contenuti nella risposta all’interpello n. 74 pubblicata il 21 marzo 2024: la previsione di un bonus per i mezzi di trasporto, dal carsharing e fino ai mezzi pubblici, rientra tra le misure per le quali è possibile fruire del regime di esenzione IRPEF, anche alla luce degli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dal PNRR.

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Bonus trasporti per i dipendenti esente IRPEF: quando scatta l’agevolazione

A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è una società che, nell’ambito delle misure di welfare aziendale, è intenzionata a realizzare un’applicazione per consentire ai propri dipendenti di fruire di mezzi di trasporto sostenibili per il tragitto casa-lavoro-casa.

Con il fine ultimo di consentire di utilizzare servizi di mobilità alternativi rispetto all’uso dell’auto privata, l’azienda intende quindi predisporre un piano di agevolazioni strutturato per l’utilizzo, tra gli altri, di servizi di carsharing di veicoli elettrici, bikesharing e anche per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici.

Il dubbio riguarda la possibilità di fruire del regime agevolato per tale tipologia di servizi messi a disposizione dei dipendenti e, nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate passa in rassegna la normativa di riferimento.

È l’articolo 51 del TUIR a disciplinare il regime di esenzione IRPEF per il welfare aziendale, in deroga rispetto al principio di onnicomprensività nel reddito di lavoro dipendente di tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore.

Il comma 2 elenca le casistiche specifiche per le quali gli importi corrisposti non concorrono alla formazione del reddito e, quindi, beneficiano dell’esenzione IRPEF. Sul fronte del bonus trasporti predisposto per i dipendenti, la soluzione per l’applicazione delle agevolazioni si trova alla lettera f), che esclude dalla formazione del reddito da lavoro:

“l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100”.

Il richiamo all’articolo 100 del TUIR include quindi anche le spese per l’erogazione di misure di welfare per la mobilità sostenibile tra le somme agevolabili, in quanto rispettano i criteri di utilità sociale.

Ecco quindi che dall’incrocio delle norme sopra citate l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di accesso all’esenzione IRPEF per il bonus trasporti riconosciuto ai dipendenti, che rientrerà in sostanza tra le somme escluse dalla formazione del reddito.

Bonus trasporti nel welfare aziendale: le condizioni per beneficiare dell’esenzione IRPEF

L’Agenzia delle Entrate si sofferma quindi sulle regole previste in via generale ai fini dell’esenzione IRPEF di opere e servizi rientranti nell’ambito del welfare aziendale:

  • devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, a differenza di quanto previsto sul fronte dei fringe benefit;
  • devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
  • devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’articolo 100, comma 1, del Tuir.

Restano invece escluse dall’agevolazione le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborso spese, anche se documentate e impiegate per opere e servizi aventi le predette finalità. È inoltre necessario che il lavoratore possa o meno aderire all’offerta proposta dal datore di lavoro, senza poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione.

Queste le precondizioni previste anche dall’applicazione che la società istante è in fase di predisposizione in favore dei propri dipendenti, che consentirà di fruire di agevolazioni sull’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici o in condivisione.

L’iniziativa volta a favorire l’utilizzo della mobilità sostenibile rispecchia inoltre le esigenze previste dal PNRR di “ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare la mobilità delle persone, di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l’ambiente, nonché promuovere l’uso di mezzi di trasporto condivisi al fine di favorire anche la socializzazione tra i dipendenti”.

Obiettivi che rispondono alla finalità ultima di utilità sociale prevista dalla norma e per i quali l’Agenzia delle Entrate ammette quindi l’accesso alle agevolazioni sul fronte dell’esclusione delle somme dalla formazione del reddito da lavoro dei dipendenti.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 74 del 21 marzo 2024
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