Bonus centri estivi, domanda INPS al via: come ottenere il rimborso fino a 1.200 euro

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Bonus centri estivi, domanda INPS al via per il rimborso fino a 1.200 euro: il voucher alternativo al bonus baby sitter potrà essere richiesto esclusivamente in caso di comprovata iscrizione. Ecco le istruzioni contenute nel messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020, requisiti richiesti e documenti necessari.

Bonus centri estivi, domanda INPS al via: come ottenere il rimborso fino a 1.200 euro

Bonus centri estivi, domanda INPS al via.

Il rimborso fino a 1.200 euro spetterà esclusivamente nel caso di comprovata iscrizione di figli di età non superiore a 12 anni, fino al 31 luglio 2020, ed al netto dell’eventuale quota già richiesta per il pagamento dei servizi di baby sitting.

Le istruzioni per richiedere il bonus baby sitter per l’iscrizione a centri estivi o servizi educativi per l’infanzia sono contenute nel messaggio INPS n. 2350 del 5 giugno 2020, che ha portato all’apertura dello sportello telematico per l’invio della domanda.

Il bonus per i centri estivi potrà arrivare fino a 2.000 euro per i lavoratori della sanità, del comparto sicurezza, difesa e soccorso impiegati per esigenze collegate all’emergenza Covid-19.

Scendiamo nel dettaglio ed analizziamo di seguito come e chi può fare domanda per il bonus centri estivi 2020.

Bonus centri estivi, domanda INPS al via: le istruzioni per il rimborso fino a 1.200 euro

Il rimborso fino ad un massimo di 1.200 euro o 2.000 euro per alcune categorie spetterà esclusivamente per l’iscrizione ai centri estivi fino al 31 luglio 2020.

È quindi limitato il periodo temporale per il quale sarà possibile fare domanda INPS per ottenere il bonus centri estivi, derivato del bonus baby sitter.

Nello specifico, è stato l’articolo 72 del decreto Rilancio n. 34/2020 ad introdurre la possibilità di utilizzare il bonus baby sitter, in tutto o in parte (ed al netto di quanto già eventualmente richiesto), per la comprovata iscrizione a centri estivi o integrativi per l’infanzia.

Il bonus potrà essere utilizzato fino al 31 luglio 2020, ed il messaggio INPS n. 2350 del 5 giugno 2020 specifica che si potrà fare domanda di rimborso nel caso di iscrizione a:

  • centri estivi;
  • servizi integrativi per l’infanzia;
  • servizi socio-educativi territoriali,
  • centri con funzione educativa e ricreativa;
  • servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il rimborso non spetta per i periodi di contemporanea fruizione del bonus asilo nido.

Messaggio INPS n. 2350 del 5 giugno 2020
Avvio della nuova procedura per la presentazione delle domande per i nuovi bonus per servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia

Domanda bonus centri estivi, i documenti necessari per provare l’iscrizione

Come anticipato sopra, il bonus centri estivi spetterà esclusivamente in caso di comprovata iscrizione ad uno dei servizi di cui sopra.

Nella domanda INPS, da presentare in modalità telematica, bisognerà allegare i documenti comprovanti l’avvenuta iscrizione, ad esempio:

  • ricevuta;
  • fattura;
  • altra documentazione che attesti l’iscrizione.

In sede di compilazione della domanda bisognerà inoltre indicare i periodi di iscrizione del minore al centro estivo o alla struttura, per un periodo minimo di una settimana.

I periodi di iscrizione non potranno andare oltre il 31 luglio 2020, e sarà possibile inserire la domanda di rimborso anche per la quota di spesa ancora da sostenere.

Bonus centri estivi, come fare domanda INPS

L’accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per l’infanzia è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo:

sezione Servizi online > Servizi per il cittadino > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > Domanda di prestazioni a sostegno del reddito > Bonus servizi di baby sitting.

Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS, o con il PIN rilasciato dall’Istituto, ovvero tramite SPID, CNS o CIE.

La domanda per ricevere il rimborso potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori), così come avvalendosi dell’intermediazione di un patronato.

In sede di compilazione della domanda bisognerà indicare le seguenti informazioni relative alla struttura:

  • ragione sociale,
  • partita IVA (o codice fiscale),
  • tipo di struttura che ospita il minore.

In merito a quest’ultimo punto, il messaggio INPS specifica che bisognerà selezionare il codice identificativo tra le tipologie di strutture previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

  • Centri e attività diurne (L);
  • Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
  • Ludoteche (L1);
  • Centri di aggregazione sociale (LA2);
  • Centri per le famiglie (LA3);
  • Centri diurni di protezione sociale (LA4);
  • Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
  • Asilo Nido (LB1);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Bonus centri estivi, pagamento sul conto corrente di chi presenta domanda

Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente.

L’INPS specifica che il titolare del conto associato all’IBAN indicato nella domanda dovrà corrispondere al soggetto beneficiario. La corrispondenza verrà verificata dall’INPS prima del pagamento del rimborso spettante.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network