Sospensione contributi per calamità naturali: le istruzioni INPS per il pagamento a rate

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dall'INPS arrivano indicazioni precise in relazione alla ripresa dei versamenti nell'eventualità di una sospensione dei termini per il pagamento di contributi dovuta a calamità naturali. Le indicazioni interessano in particolare gli effetti del mancato o parziale pagamento dell’importo delle singole rate alle rispettive scadenze

Sospensione contributi per calamità naturali: le istruzioni INPS per il pagamento a rate

Come funziona la rateazione del pagamento dei contributi sospesi a seguito di calamità naturali?

Non sempre, infatti, quando vengono introdotti provvedimenti di questo genere viene anche specificata una disciplina in materia.

L’INPS con la circolare del 6 marzo fornisce indicazioni sugli effetti del mancato o parziale pagamento dell’importo delle singole rate.

Per il mancato pagamento si decade dal beneficio, mentre in caso di pagamento parziale è possibile proseguire con la rateazione.

Sospensione contributi per calamità naturali: le istruzioni INPS per il pagamento a rate

L’INPS con la circolare n. 43, pubblicata il 6 marzo 2024, fornisce alcune indicazioni amministrative in merito al pagamento dei contributi dopo la sospensione dei termini di versamento prevista a sostegno dei soggetti colpiti da calamità naturali.

Negli ultimi anni sempre più spesso abbiamo assistito all’emanazione da parte del Governo di provvedimenti che hanno ad oggetto la sospensione dei pagamenti di contributi previdenziali e assistenziali come conseguenza di eventi naturali e della successiva deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri.

L’Istituto ricorda che i versamenti dei contributi sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il termine disposto dalla legge e che nei casi in cui è prevista la possibilità di riprendere i versamenti a rate, senza applicazione di sanzioni e interessi, l’importo minimo di ciascuna rata per le singole gestioni previdenziali non può essere inferiore a 50 euro.

A questo proposito, dato che non sempre le le previsioni normative adottate dettano una specifica disciplina in materia, l’Istituto fornisce precise indicazioni per quanto riguarda gli effetti derivanti dal mancato o parziale pagamento dell’importo da pagare a rete secondo la modulazione del piano stabilita dalla norma.

Nello specifico, l’INPS definisce una modalità univoca di gestione del credito in funzione del recupero dello stesso, nei confronti dei soggetti che non rispettano i termini dei pagamenti dovuti, così come il relativo regime sanzionatorio.

Pagamento a rate dei contributi sospesi: quando si decade dal beneficio

Nei casi in cui i contribuenti beneficiari della sospensione dei termini di versamento dei contributi per calamità naturali decidano di avvalersi del pagamento a rate, l’obbligo contributivo costituisce un’unica obbligazione.

Questo perché, spiega l’Istituto, la divisione a rate è solamente una modalità per agevolare il recupero di quanto dovuto.

Le singole rate, pertanto, non costituiscono obbligazioni autonome e distinte, ma semplicemente l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione.

Di conseguenza, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione, ma non da quello della eventuale definizione agevolata in misura ridotta.

I crediti residui, poi, saranno affidati all’Agente della riscossione per il recupero forzato e l’applicazione delle sanzioni civili, a partire dalla data di ripresa del versamento.

Nell’ipotesi di pagamento parziale delle rate, invece, non si decade dal beneficio e la rateizzazione potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista.

In questo caso sulla somma residua saranno applicate le ordinarie sanzioni civili.

L’INPS sottolinea che le indicazioni fornite con la nuova circolare si applicano anche alle rateazioni ancora in corso al 6 marzo 2024. Di conseguenza, si considerano superate le precedenti istruzioni amministrative fornite nella circolare n. 106/2008. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste per i singoli eventi calamitosi.

INPS - Circolare n. 43 del 6 marzo 2024
Sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito di calamità naturali. Ripresa dei versamenti. Precisazioni in ordine alla modalità di recupero dei contributi sospesi mediante rateizzazione

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