Bonus autotrasporto con mezzi sostenibili: il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

Alessio Mauro - Imposte

Arriva dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 61 del 2023, il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare il bonus autotrasporto destinato alle imprese che acquistano gas naturale liquefatto per i mezzi ad alta sostenibilità ambientale. Le istruzioni da seguire per la compilazione

Bonus autotrasporto con mezzi sostenibili: il codice tributo per l'utilizzo in compensazione

Istituito il codice tributo per beneficiare del bonus autotrasporto con mezzi sostenibili destinato alle imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi e acquistano gas naturale liquefatto. L’agevolazione riguarda le spese sostenute nel 2022.

Il credito d’imposta che spetta alle aziende può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24: dall’Agenzia delle Entrate arrivano le istruzioni da seguire con la risoluzione numero 61 del 10 novembre 2023.

Bonus autotrasporto con mezzi sostenibili: il codice tributo da indicare nel modello F24

Il Decreto Energia, DL n. 17 del 2022, ha messo in campo un bonus autotrasporto destinato alle imprese che utilizzano mezzi sostenibili.

È stato previsto, infatti, un credito d’imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato proprio per i mezzi ad alta sostenibilità.

Le imprese che hanno presentato domanda per ricevere il bonus possono visualizzare l’importo a cui hanno diritto, indicato sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel cassetto fiscale accessibile dal portale dell’Agenzia delle Entrate.

Con la risoluzione numero 61 del 10 novembre 2023, l’Amministrazione finanziaria ha istituito il codice tributo 7058 da indicare nel modello F24 per beneficiare del credito d’imposta spettante.

Codice tributoDenominazione
7058 credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità - Articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17

Come di consueto, con il documento sono state fornite anche le istruzioni da seguire per la compilazione.

Il codice tributo che identifica il bonus autotrasporto per mezzi sostenibili deve essere indicato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Nel caso in cui sia necessario riversare l’agevolazione la sequenza di cifre deve essere indicata in relazione alla colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno di sostenimento della spesa per esteso così come specificato nel cassetto fiscale.

Bisogna, infine, trasmettere il modello F24 compilato secondo le istruzioni tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

L’Amministrazione finanziaria, infine, mette in guardia:

“Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del richiamato decreto del 23 dicembre 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero”.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 61 del 10 novembre 2023
Codice tributo per l’utilizzo in compensazione, del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto

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